(Accordo-art. 14)
                             Articolo 14 
                          UTILI DI CAPITALE 
 
  1. Gli utili che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'alienazione di beni immobili di cui all' Articolo  6  e  situati
nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 
  2. Gli utili derivanti  dall'alienazione  di  beni  mobili  facenti
parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno
Stato contraente ha nell'altro Stato contraente  compresi  gli  utili
provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola
od in uno con l'intera impresa) sono imponibili in detto altro  Stato
contraente. 
  3. Gli utili derivanti dall'alienazione di  navi  o  di  aeromobili
utilizzati nel traffico internazionale  o  di  beni  mobili  relativi
all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono  imponibili  solo  nello
Stato contraente in cui si trova la sede  della  direzione  effettiva
dell'impresa. 
  4. Gli utili che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'alienazione  di  azioni  o  partecipazioni  comparabili,   quali
partecipazioni in una partnership o  in  un  trust,  sono  imponibili
nell'altro Stato contraente se, in qualsiasi momento  nel  corso  dei
365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o  partecipazioni
comparabili hanno derivato piu' del 50  per  cento  dei  loro  valore
direttamente o indirettamente da beni immobili (real  property)  come
definiti nell'Articolo 6 situati in detto altro Stato. 
  5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o  altri  diritti
che, direttamente o indirettamente, conferiscono al titolare di  tali
azioni o diritti il godimento di beni immobili situati in  uno  Stato
contraente, sono imponibili in detto Stato. 
  6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene  diverso
da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, 4  e  5  sono  imponibili
soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.