Articolo 14 UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all' Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) sono imponibili in detto altro Stato contraente. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una partnership o in un trust, sono imponibili nell'altro Stato contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato piu' del 50 per cento dei loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili (real property) come definiti nell'Articolo 6 situati in detto altro Stato. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o altri diritti che, direttamente o indirettamente, conferiscono al titolare di tali azioni o diritti il godimento di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato. 6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.