(Accordo-art. 18)
                             Articolo 18 
                         ARTISTI E SPORTIVI 
 
  1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 15 e 16, i redditi che
un residente di uno Stato contraente  ritrae  dalle  sue  prestazioni
personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita'  di  artista
dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio  o
della televisione, o in qualita' di musicista, nonche'  di  sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato. 
  2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali  svolte  da
un artista di spettacolo o da uno  sportivo,  in  tale  qualita',  e'
attribuito ad una  persona  diversa  dall'artista  o  dallo  sportivo
medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente in
cui  le  prestazioni  dell'artista  o  dello  sportivo  sono  svolte,
nonostante le disposizioni degli Articoli 15 e 16. 
  3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae  dalle  sue  prestazioni  in
qualita'  di  artista  dello  spettacolo  o  sportivo   sono   esenti
dall'imposta prelevata dall'altro Stato contraente se il soggiorno in
quell'altro Stato contraente e' sostanzialmente sostenuto  con  fondi
pubblici del primo  Stato  o  di  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa o ente locale.