Articolo 19 PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, le pensioni, le annualita' e le altre retribuzioni analoghe corrisposte a un residente di uno Stato contraente in considerazione di una precedente occupazione sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Il termine "annualita'" designa una determinata somma pagabile periodicamente a date stabilite per la durata della vita, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro. 3. L'espressione "altre remunerazioni analoghe" designa i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformita' con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.