(Accordo-art. 19)
                             Articolo 19 
                              PENSIONI 
 
  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20,  paragrafo  2,  le
pensioni, le annualita' e le altre retribuzioni analoghe  corrisposte
a un residente di uno  Stato  contraente  in  considerazione  di  una
precedente occupazione sono imponibili soltanto in detto Stato. 
  2. Il termine "annualita'" designa una determinata  somma  pagabile
periodicamente a date stabilite per la durata della vita, oppure  per
un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di  un
obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un  adeguato  e
pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro. 
  3. L'espressione "altre remunerazioni analoghe" designa i pagamenti
di fondi pensione  o  piani  pensionistici  cui  possono  partecipare
persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale
fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformita'
con la legislazione di detto Stato  contraente  e  riconosciuto  come
tale ai fini fiscali.