(Accordo-art. 2)
 
                             Articolo 2 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
 
  1.  Il  presente  Accordo  si  applica  alle  imposte  sul  reddito
prelevate per conto di uno Stato contraente, delle  sue  suddivisioni
politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque  sia  il
sistema di prelevamento. 
  2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte  prelevate
sul reddito complessivo  o  su  elementi  del  reddito,  comprese  le
imposte sugli utili  derivanti  dall'alienazione  di  beni  mobili  o
immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e  dei
salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
  3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: 
     (a) in Giamaica: 
       l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale  "imposta
giamaicana"); 
     (b) in Italia: 
       (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
       (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; 
       (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
       ancorche'  riscosse  mediante  ritenuta  alla  fonte  (qui  di
seguito indicate quali "imposta italiana"). 
  4. L'Accordo si applichera' anche alle  imposte  future  di  natura
identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data
della firma del presente Accordo  in  aggiunta,  o  in  sostituzione,
delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti
si  comunicheranno   le   modifiche   sostanziali   alle   rispettive
legislazioni fiscali.