Articolo 21 STUDENTI 1. Uno studente, apprendista o tirocinante che e' o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo della sua educazione o tirocinio sono esenti da imposta in detto primo Stato sui seguenti pagamenti o redditi percepiti o ricavati da essi per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione: (a) pagamenti derivanti da fonti al di fuori di detto Stato contraente ai fini del mantenimento, istruzione» studio o formazione; (b) sovvenzioni, borse di studio o riconoscimenti fomiti dal Governo, o organizzazioni scientifiche, educative, culturali o altre organizzazioni esenti da imposta. 2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.