(Accordo-art. 21)
                             Articolo 21 
                              STUDENTI 
 
  1.  Uno  studente,  apprendista  o  tirocinante  che   e'   o   era
immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente un  residente
dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato  al  solo
scopo della sua educazione o tirocinio  sono  esenti  da  imposta  in
detto primo Stato  sui  seguenti  pagamenti  o  redditi  percepiti  o
ricavati  da  essi  per  sopperire  alle   spese   di   mantenimento,
d'istruzione o di formazione: 
    (a) pagamenti derivanti da fonti  al  di  fuori  di  detto  Stato
contraente ai fini del mantenimento, istruzione» studio o formazione; 
    (b) sovvenzioni, borse di  studio  o  riconoscimenti  fomiti  dal
Governo, o organizzazioni scientifiche, educative, culturali o  altre
organizzazioni esenti da imposta. 
  2. I benefici  previsti  dal  presente  Articolo  sono  applicabili
soltanto per un periodo  non  superiore  a  sei  anni  consecutivi  a
partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.