(Accordo-art. 22)
                             Articolo 22 
                      PROFESSORI E RICERCATORI 
 
  1. Una persona fisica che soggiorna in uno Stato contraente al fine
di insegnare o di svolgere attivita' di ricerca  presso  un  istituto
universitario, college o  altro  istituto  d'istruzione  riconosciuto
conformemente alla legislazione di detto Stato contraente, e  che  e'
stato immediatamente prima di  tale  soggiorno  residente  dell'altro
Stato contraente, non e' imponibile nel primo Stato contraente per le
remunerazioni che riceve per detta attivita'  di  insegnamento  o  di
ricerca per un periodo non superiore a due  anni  a  decorrere  dalla
data del suo primo arrivo in detto Stato per tale fine. 
  2. La disposizione del paragrafo 1 non si  applica  ai  redditi  da
ricerca se  questa  e'  intrapresa  non  nell'interesse  pubblico  ma
principalmente  nell'interesse  privato  di  una   o   piu'   persone
determinate.