Articolo 22 PROFESSORI E RICERCATORI 1. Una persona fisica che soggiorna in uno Stato contraente al fine di insegnare o di svolgere attivita' di ricerca presso un istituto universitario, college o altro istituto d'istruzione riconosciuto conformemente alla legislazione di detto Stato contraente, e che e' stato immediatamente prima di tale soggiorno residente dell'altro Stato contraente, non e' imponibile nel primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve per detta attivita' di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data del suo primo arrivo in detto Stato per tale fine. 2. La disposizione del paragrafo 1 non si applica ai redditi da ricerca se questa e' intrapresa non nell'interesse pubblico ma principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.