(Accordo-art. 23)
                             Articolo 23 
                            ALTRI REDDITI 
 
  1. Gli elementi di reddito di un residente di imo Stato contraente,
qualunque ne sia la provenienza, che non sono  stati  trattati  negli
Articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in
questo Stato. 
  2. Le disposizioni del paragrafo 1 non  si'  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo  la  definizione
di  cui  al  paragrafo  2  dell'Articolo  6,  nel  caso  in  cui   il
beneficiario di tali redditi,  residente  di  uno  Stato  contraente,
eserciti  nell'altro  Stato  contraente  un'attivita'  commerciale  o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata,  ed  il
diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente
a tale stabile  organizzazione  o  base  fissa.  In  tal  caso,  sono
applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli  7  o
15.