(Accordo-art. 24)
                             Articolo 24 
                ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 
 
  1. Per quanto riguarda la Giamaica,  la  doppia  imposizione  sara'
eliminata nel modo seguente: 
  fatte salve le  disposizioni  della  legislazione  di  Giamaica  in
merito  alla  concessione  di  un  credito  a  fronte  di  un'imposta
giamaicana o di un'imposta pagata in un territorio  al  di  fuori  di
Giamaica (che non  ne  pregiudica  i  principi  generali)  quando  un
residente di Giamaica percepisce un reddito che in  conformita'  alle
disposizioni  del  presente  Accordo  e'  imponibile  in  Italia,  la
Giamaica autorizza una detrazione dall'imposta sul reddito  di  detto
residente di un  importo  pari  all'imposta  sul  reddito  pagato  in
Italia; e se una societa' residente in Italia paga  un  dividendo  ad
una societa' residente in  Giamaica,  che  controlla  direttamente  o
indirettamente almeno il  10  per  cento  del  capitale  della  prima
societa', la detrazione tiene conto dell'imposta da corrispondere  in
Italia da parte di detta prima societa' per gli  utili  con  i  quali
sono stati pagati i dividendi. 
  2. Per  quanto  riguarda  l'Italia,  la  doppia  imposizione  sara'
eliminata nel modo seguente: 
  residenti dell'Italia che ricavano  elementi  di  reddito  che,  in
conformita' con le disposizioni del presente Accordo, sono imponibili
in Giamaica, possono includere tali elementi di  reddito  nella  base
imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai  sensi
delle disposizioni applicabili della legislazione italiana. 
  In tal caso, l'Italia  ammette  in  detrazione  dall'imposta  cosi'
calcolata le imposte sui redditi pagate in Giamaica, ma la detrazione
non puo' eccedere  la  quota  di  imposta  italiana  attribuibile  ai
predetti elementi di reddito nella  proporzione  in  cui  gli  stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
  Tuttavia, nessuna detrazione  sara'  accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia,  ai  sensi  della  legislazione
italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo  d'imposta  o  ad
imposizione sostitutiva con  la  stessa  aliquota  della  ritenuta  a
titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito. 
  3. Se, in conformita' a una disposizione del  presente  Accordo,  i
redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono  esenti
da imposta in detto Stato, tale Stato puo'  tuttavia,  nel  calcolare
l'imposta  sugli  altri  redditi  di  detto  residente,   tenere   in
considerazione i redditi esentati.