(Accordo-art. 25)
                             Articolo 25 
                         NON DISCRIMINAZIONE 
 
  1. I nazionali  di  uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione, in particolare con  riguardo  alla  residenza.  La
presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni
dell'Articolo 1, alle persone che non sono  residenti  di  uno  o  di
entrambi gli Stati contraenti. 
  2. L'imposizione di' una stabile organizzazione che una impresa  di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  puo'  essere
in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. 
  La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che
feccia obbligo a uno  Stato  contraente  di  accordare  ai  residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le
riduzioni  di  imposta  che  esso  accorda  ai  propri  residenti  in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 
  3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni  del  paragrafo  1
dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11,  del  paragrafo  6
dell'Articolo o del paragrafo 5 dell'Articolo 13,  gli  interessi,  i
canoni, i compensi tecnici e le altre spese pagati da una impresa  di
uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono
deducibili, ai fini della determinazione degli  utili  imponibili  di
detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili  se
fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. 
  4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in  tutto
o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da
uno  o  piu'  residenti  dell'altro  Stato   contraente,   non   sono
assoggettate nel primo  Stato  contraente  ad  alcuna  imposizione  o
obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre societa'  della  stessa  natura
del primo Stato. 
  5. Ai fini del presente Articolo, il termine "imposizione"  designa
le imposte previste dal presente Accordo. 
  6.  Le  disposizioni  del  presente  Articolo,   fatte   salve   le
disposizioni dell'Articolo 2, si applicano alle imposte di ogni  tipo
e descrizione.