(Accordo-art. 26)
                             Articolo 26 
                        PROCEDURA AMICHEVOLE 
 
  1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da  uno  o  da
entrambi gli Stati contraenti  comportano  o  comporteranno  per  lei
un'imposizione non conforme alle disposizioni del  presente  Accordo,
essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla  legislazione
nazionale di detti Stati, sottoporre il  proprio  caso  all'autorita'
competente dello Stato contraente di cui e' residente o,  se  il  suo
caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 25, a  quella  dello  Stato
contraente di cui ha la nazionalita'. Il caso deve essere  sottoposto
entro i tre anni che seguono  la  prima  notifica  della  misura  che
comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo. 
  2. L'autorita' competente, se il ricorso le  appare  fondato  e  se
essa non e' in grado di  giungere  ad  una  soddisfacente  soluzione,
fara' del suo meglio per regolare  il  caso  per  via  di  amichevole
composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato  contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. Qualsiasi
accordo raggiunto e' applicato nonostante i limiti temporali previsti
dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti. 
  3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del  loro
meglio  per  risolvere  per  via  di   amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
dell'Accordo. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare
la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo. 
  4.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati   contraenti   potranno
comunicare direttamente tra loro, anche  attraverso  una  commissione
mista composta da se stesse o da  loro  rappresentanti,  al  fine  di
pervenire ad un accordo come indicato nei  paragrafi  precedenti.  Le
autorita' competenti, attraverso consultazioni,  sviluppano  adeguate
procedure  bilaterali,   condizioni,   modalita'   e   tecniche   per
l'attuazione  della  procedura  amichevole  prevista   nel   presente
Articolo. 
  5. Nonostante altri trattati di cui gli Stati  contraenti  siano  o
possano diventare  parti,  qualsiasi  controversia  relativa  ad  una
misura adottata da uno Stato contraente che  concerne  un'imposta  di
cui  all'Articolo  2,  oppure,  nel  caso  di  non   discriminazione,
qualsiasi misura  fiscale  adottata  da  uno  Stato  contraente,  ivi
compresa una  controversia  sull'applicazione  o  meno  del  presente
Accordo, sara' risolta ai sensi dell'Accordo, a meno che le autorita'
competenti degli Stati contraenti non convengano diversamente.