(Accordo-art. 28)
                             Articolo 28 
     MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI 
 
  Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano  i  privilegi
fiscali di cui beneficiano i membri  delle  missioni  diplomatiche  o
degli uffici consolari in virtu' delle regole  generali  del  diritto
internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.