Articolo 29 RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato nella misura in cui il diritto di riscuotere tali imposte e' limitato dalle disposizioni del presente Accordo. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei temimi stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, fatta eccezione per i casi in cui e' stato raggiunto un accordo ai sensi della procedura amichevole prevista dall'Articolo 26, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto ai benefici previsti dal presente Accordo. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non potranno essere interpretate nel senso di impedire alle autorita' competenti degli Stati Contraenti di stabilire procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo.