(Accordo-art. 29)
                             Articolo 29 
                              RIMBORSI 
 
  1. Le imposte riscosse in uno Stato  contraente  mediante  ritenuta
alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato nella misura
in cui il diritto  di  riscuotere  tali  imposte  e'  limitato  dalle
disposizioni del presente Accordo. 
  2. Le istanze di rimborso, da prodursi  in  osservanza  dei  temimi
stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato  contraente  tenuto   ad
effettuare il rimborso stesso, fatta eccezione per i casi in  cui  e'
stato raggiunto  un  accordo  ai  sensi  della  procedura  amichevole
prevista dall'Articolo 26, devono essere corredate  da  un  attestato
ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e'  residente
certificante che sussistono le condizioni richieste per aver  diritto
ai benefici previsti dal presente Accordo. 
  3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del  presente  Articolo  non
potranno essere interpretate nel senso  di  impedire  alle  autorita'
competenti degli Stati Contraenti di stabilire procedure diverse  per
l'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo.