(Accordo-art. 31)
                             Articolo 31 
                          ENTRATA IN VIGORE 
 
  1.  Ciascuno  degli  Stati   contraenti   notifichera'   all'altro,
attraverso i canali diplomatici, il compiei  amento  delle  procedure
interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in  vigore
del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in  vigore  trenta
(30) giorni dopo la data dell'ultima di tali notifiche. 
  2. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno: 
    (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla
fonte, ai redditi pagati o accreditati il  o  successivamente  al  1°
gennaio dell'anno solare successivo  a  quello  in  cui  il  presente
Accordo entra in vigore; 
    (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle  imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano il o  successivamente  al
1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in  cui  il  presente
Accordo entra in vigore.