Articolo 31 ENTRATA IN VIGORE 1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' all'altro, attraverso i canali diplomatici, il compiei amento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data dell'ultima di tali notifiche. 2. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore.