(Accordo-art. 32)
                             Articolo 32 
                              DENUNCIA 
 
  1. Il presente Accordo rimarra' in vigore  sino  alla  denuncia  da
parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato  contraente  puo'
denunciare  l'Accordo,  per   via   diplomatica,   notificandone   la
cessazione almeno sei mesi prima  della  fine  di  ogni  anno  solare
successivo al periodo di  cinque  anni  dalla  data  dell'entrata  in
vigore dell'Accordo. 
  2. In tale caso, l'Accordo cessera' di avere effetto: 
    (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla
fonte, ai redditi pagati o accreditati il  o  successivamente  al  1°
gennaio dell'anno solare successivo  a  quello  in  cui  e'  data  la
notifica; 
    (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle  imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano il o  successivamente  al
1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in  cui  e'  data  la
notifica. 
  IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente  autorizzati  a  farlo,
hanno firmato il presente Accordo. 
  FATTO a Kingston, il 19 gennaio 2018, in duplice originale, ciscuno
nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti  egualmente
fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico