(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
                              RESIDENTI 
 
  1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione  "residente  di  uno
Stato  contraente"  designa  ogni  persona  che,  in   virtu'   della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata a imposta  a  motivo
del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,   del   suo   luogo   di
costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio
di  natura  analoga,  e  comprende  anche  detto  Stato,   ogni   sua
suddivisione politica e amministrativa o ente locale nonche' un fondo
pensione riconosciuto di detto Stato. Tuttavia, tale espressione  non
comprende le persone che sono assoggettate a imposta in  detto  Stato
soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate  in  detto
Stato. 
  2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1,  una  persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati  contraenti  la
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
    (a) detta persona  e'  considerata  residente  solo  dello  Stato
contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone
di un'abitazione permanente in  entrambi  gli  Stati  contraenti,  e'
considerata residente solo dello Stato contraente  al  quale  le  sue
relazioni personali ed economiche sono  piu'  strette  (centro  degli
interessi vitali); 
    (b) se non si puo' determinare  lo  Stato  contraente  nel  quale
detta persona ha il  centro  dei  suoi  interessi  vitali,  o  se  la
medesima non dispone di  un'abitazione  permanente  in  alcuno  degli
Stati,  essa  e'  considerata  residente  solo  dello  Stato  in  cui
soggiorna abitualmente; 
    (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati
contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa
e'  considerata  residente  solo  dello  Stato  del   quale   ha   la
nazionalita'; 
    (d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati,  o
se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita'  competesti
degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 
  3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1,  una  persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno
del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente
di cui tale persona e' considerata residente ai fini dell'accordo con
particolare riguardo alla sede  della  sua  direzione  effettiva,  al
luogo in cui e' stata costituita o altrimenti creata e ad ogni  altro
elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta  persona  non
ha  diritto  ad  alcun  beneficio  o  esenzione  d'imposta   previsti
dall'Accordo se  non  nella  misura  e  nel  modo  che  possa  essere
convenuto dalle autorita' competerti degli Stati contraenti.