(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
                       STABILE ORGANIZZAZIONE 
 
  1.  Ai  fini   del   presente   Accordo,   l'espressione   "stabile
organizzazione",  salvo  ove  diversamente  disposto   nel   presente
Articolo, designa una sede fissa di  affari  per  mezzo  della  quale
l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
  2.   L'espressione   "stabile   organizzazione"    comprende,    in
particolare: 
    (a) una sede di direzione; 
    (b) una succursale; 
    (e) un ufficio; 
    (d) un'officina; 
    (e) un laboratorio; e 
    (f) una miniera, un poso di petrolio o di gas, una cava  o  altro
luogo relativo allo sfruttamento di risorse naturali. 
  3. L'espressione "stabile  organizzazione"  comprende  altresi'  un
cantiere  o  un  progetto  di  costruzione,   di   assemblaggio,   di
installazione o di dragaggio, o un impianto  di  perforazione  o  una
nave utilizzati  per  l'esplorazione  e  lo  sviluppo  delle  risorse
naturali all'interno di uno Stato contraente, ma solo se  tale  sito,
progetto o attivita' continua  all'interno  di  detto  Stato  per  un
periodo o periodi cumulativi di piu' di sei (6) mesi, in  un  periodo
di dodici (12) mesi. 
  Al solo fine di determinare se il periodo di sei (6) mesi di cui il
paragrafo 3 e' stato superato, 
    a)  se  un'impresa  di  uno  Stato  contraente  svolge  attivita'
nell'altro Stato contraente in un luogo che costituisce un cantiere o
un progetto di costruzione, di assemblaggio, di  installazione  o  di
dragaggio, o un impianto di perforazione o una  nave  utilizzati  per
l'esplorazione  o  lo  sviluppo  della  risorse  naturali,  e   dette
attivita' sono svolte durante uno o piu' periodi di  tempo  che,  nel
complesso eccedono 30 giorni senza superare sei mesi, e 
    b) le attivita' connesse sono svolte presso lo stesso cantiere  o
progetto di costruzione,  di  assemblaggio,  di  installazione  o  di
dragaggio,  o  impianto  di  perforazione  o  nave   utilizzati   per
l'esplorazione o  lo  sviluppo  delle  risorse  naturali  in  diversi
periodi di tempo, ciascuno superiore a  30  giorni,  da  uno  o  piu'
imprese strettamente correlate alla prima impresa menzionata, 
  detti diversi periodi di tempo sono aggiunti al  periodo  di  tempo
durante il quale la prima impresa menzionata ha effettuato  attivita'
presso quel cantiere o progetto di costruzione, di  assemblaggio,  di
installazione o di dragaggio,  o  impianto  di  perforazione  o  nave
utilizzati per l'esplorazione o lo sviluppo di risorse naturali. 
  4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non
si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
    (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini  di  deposito,  di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; 
    (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
    (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
    (d) una sede fissa di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
    (e) un sede fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
effettuare, per l'impresa, qualsiasi  altra  attivita'  di  carattere
preparatorio o ausiliario; 
    f)  una  sede  fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli   fini
dell'esercizio combinato di attivita' indicate alle lettere da (a)  a
(e), a condizione che l'attivita' complessiva  della  sede  fissa  di
affari risultante da tale combinazione sia di carattere  preparatorio
o ausiliario. 
  5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, sono fatte salve
le disposizioni del paragrafo 7, se una persona agisce in  uno  Stato
contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente e,  in
tal modo, conclude abitualmente contratti, o abitualmente  svolga  il
ruolo principale  che  porta  alla  stipula  di  contratti  che  sono
regolarmente   conclusi   senza   modifiche   essenziali   da   parte
dell'impresa, e detti contratti sono: 
    i) in nome dell'impresa; o 
    ii) per il trasferimento della proprieta', o per  la  concessione
del diritto d'uso, di beni di tale impresa  o  che  l'impresa  ha  il
diritto di utilizzare; o 
    iii) per la fornitura di servizi da parte di tale impresa, 
  si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione  nel
primo Stato contraente menzionato  in  relazione  ad  ogni  attivita'
intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui
le attivita' di detta persona siano limitate a  quelle  indicate  nel
paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede  fissa  di
affari  (diversa  da  una  sede  fissa  di  affari  alla   quale   si
applicherebbero  le  disposizioni  di  cui  al  paragrafo   5),   non
permetterebbero di  considerare  questa  sede  fissa  di  affari  una
stabile  organizzazione  ai  sensi  delle   disposizioni   di   detto
paragrafo. 
  6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona  che  agisce  in
uno  Stato  contraente  per  conto  di  un'impresa  dell'altro  Stato
contraente svolge la propria attivita' nel primo Stato in qualita' di
agente indipendente  e  agisce  per  l'impresa  nell'ambito  di  tale
ordinaria   attivita'.   Tuttavia,   quando   una   persona    agisce
esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o piu' imprese
alle quali e' strettamente correlata, tale persona non e' considerata
un agente indipendente ai sensi del presenta paragrafo  in  relazione
ad alcuna di tali imprese. 
  7. Ai fini del  presente  Articolo,  una  persona  e'  strettamente
correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte
le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono  sotto
il controllo delle stesse  persone  o  imprese.  In  ogni  caso,  una
persona o un'impresa e' considerata  strettamente  correlata  ad  una
impresa se non possiede direttamente o indirettamente piu' del 50 per
cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di  una  societa',
piu' del 50 per cento del totale dei diritti di  voto  e  del  calore
delle azioni della societa' o della partecipazione nella societa'), o
se   un'altra   persona   o   impresa   possiede,   direttamente    o
indirettamente, piu' del 50 per cento della  partecipazione  (o,  nel
caso di una societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di
voto e del valore delle azioni della societa' o della  partecipazione
della societa') nella persona e nell'impresa. 
  8. Il fatto che una societa'  residente  di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in  questo  altro
Stato  (a  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  oppure  no)   non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.