(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
                         UTILI DELLE IMPRESE 
 
  1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono  imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attivita'
industriale o commerciale nell'altro Stato contraente  per  mezzo  di
una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa  svolge  in  tal
modo  la  sua  attivita',  gli  utili  dell'impresa  sono  imponibili
nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui  detti  utili  sono
attribuibili alla stabile organizzazione. 
  2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3,  quando  un'impresa
di uno Stato contraente svolge un'attivita' industriale o commerciale
nell'altro Stato contraente per mezzo di una  stabile  organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno  attribuiti  a  detta
stabile organizzazione gli utili che si ritiene  sarebbero  stati  da
essa conseguiti  se  si  fosse  trattato  di  un'impresa  distinta  e
separata che svolge attivita'  identiche  o  analoghe  in  condizioni
identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione. 
  3. Nella determinazione degli utili di una stabile  organizzazione,
sono ammesse in deduzione le spese sostenute ai  fini  dell'attivita'
della stabile organizzazione, comprese le spese della direzione e  le
spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e'  situata
la stabile organizzazione, sia altrove. 
  4.  Qualora  uno  degli  Stati  contraenti  segua  la   prassi   di
determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione  in
base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra  le  diverse
parti' di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto
Stato contraente di  determinare  gli  utili  imponibili  secondo  la
ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto  adottato  dovra'
essere tale che il risultato sia conforme ai principi  contenuti  nel
presente Articolo. 
  5.  Nessun  utile   puo'   essere   attribuito   ad   una   stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o  merci
per l'impresa. 
  6. Ai fini dei commi  precedenti,  gli  utili  da  attribuire  alla
stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per
anno, a meno  che  non  esistano  validi  e  sufficienti  motivi  per
procedere diversamente. 
  7. Quando gli utili comprendono  elementi  di  reddito  considerati
separatamente in altri Articoli del presente Accordo, le disposizioni
di tali Articoli  non  vengono  modificate  da  quelle  del  presente
Articolo.