(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
                          IMPRESE ASSOCIATE 
 
  1. Allorche' 
    a) un'impresa di uno Stato contraente  partecipa  direttamente  o
indirettamente  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale   di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
    b) le medesime persone partecipano direttamente o  indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato
contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, 
  e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni  accettate  o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra  imprese
indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali   condizioni,
sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che  a  causa  di
dette condizioni non lo sono  stati,  possono  essere  inclusi  negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 
  2.  Allorche'  uno  Stato  contraente  include  tra  gli  utili  di
un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a  tassazione
- gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata
sottoposta a tassazione in detto altro Stato contraente e  gli  utili
cosi' inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati  dall'impresa
del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero
state quelle che si sarebbero  convenute  tra  imprese  indipendenti,
allora l'altro Stato procede ad  un'apposita  rettifica  dell'importo
dell'imposta ivi applicata su tali utili.  Tali  rettifiche  dovranno
effettuarsi unicamente in conformita' con la procedura amichevole  di
cui all'Articolo 26.