(Accordo-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le parti confermano i loro valori  comuni  sanciti  dalla  Carta
delle Nazioni Unite. 
  2. Le parti riconoscono che il popolo afghano,  attraverso  le  sue
istituzioni legittime e democratiche e in virtu'  della  costituzione
dell'Afghanistan, e' titolare e promotore legittimo dei  processi  di
stabilizzazione, di sviluppo e di democratizzazione del paese. 
  3. Il rispetto  dei  principi  democratici  e  dei  diritti  umani,
enunciati nella Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell'uomo  e
negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani,  e
del principio dello Stato di diritto e'  alla  base  delle  politiche
interne e  internazionali  delle  parti  e  costituisce  un  elemento
essenziale del presente accordo. 
  4. Le parti confermano il proprio impegno a continuare a  cooperare
ai  fini  della  piena  realizzazione  degli  obiettivi  di  sviluppo
concordati  a  livello  internazionale,  compresi  gli  obiettivi  di
sviluppo del millennio, adottati dall'Afghanistan, e degli  eventuali
successivi parametri di sviluppo. In tal modo,  esse  riconoscono  la
responsabilita'  dell'Afghanistan  in  materia  di   elaborazione   e
attuazione dei suoi piani di sviluppo economico  e  sociale  e  delle
relative politiche di sviluppo, compresi  i  programmi  di  priorita'
nazionale. Esse ribadiscono l'importanza attribuita in tale  contesto
a un elevato livello di tutela ambientale, a una societa' inclusiva e
alla parita' uomo-donna. 
  5. Le parti ribadiscono l'adesione ai principi  del  buon  governo,
anche per quanto riguarda l'indipendenza del parlamento e del settore
giudiziario e la lotta contro la corruzione a tutti i livelli. 
  6. Le parti convengono che la cooperazione ai  sensi  del  presente
accordo  si  svolgera'  nel  rispetto  dei  rispettivi   ordinamenti,
normative e regolamentazioni nazionali.