(Convenzione-art. 2)
                             Articolo 2 
                         Imposte considerate 
 
    1. La presente Convenzione si applica alle  imposte  sul  reddito
prelevate  per  conto  di  uno  degli  Stati  contraenti,  delle  sue
suddivisioni politiche o  amministrative  o  dei  suoi  enti  locali,
qualunque sia il sistema di prelevamento, 
    2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate  sul
reddito complessivo o su elementi del reddito,  comprese  le  imposte
sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,  le
imposte  sull'ammontare  complessivo  dei  salari  corrisposti  dalle
imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
    3. Le imposte attuali cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
      a) per quanto concerne il Gabon; 
        1) l'imposta sulle societa'; 
        2) l'imposta minima forfetaria; 
        3) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
        4) l'imposta sul reddito dei valori mobiliari; 
  ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte 
    (qui di seguito indicate quali «imposta gabonese»); 
      b) per quanto concerne l'Italia: 
        l) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
        2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
        3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; 
    (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»). 
    4. La Convenzione si applichera' anche  alle  imposte  di  natura
identica o analoga che verranno istituite dopo la  data  della  firma
della presente  Convenzione  in  aggiunta  o  in  sostituzione  delle
imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  si
notificheranno le  modifiche  importanti  apportate  alle  rispettive
legislazioni fiscali.