Art. 11. Regolamenti di Ateneo 1. I regolamenti, espressione dell'autonomia normativa dell'Universita', sono approvati dal senato accademico, salvo i regolamenti in materia di amministrazione e contabilita', di competenza del consiglio di amministrazione; i regolamenti sono approvati secondo le procedure definite nel presente statuto. 2. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto. 3. I principali regolamenti di Ateneo sono: a) regolamento generale di Ateneo; b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; c) regolamento didattico di Ateneo.