Art. 2. Finalita' istituzionali 1. L'Universita', in conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Universita' dei paesi europei ed extraeuropei, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico. 2. L'Universita' garantisce, al suo interno, la liberta' di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione. 3. Come suo fine primario, l'Universita' persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonche' la crescita civile degli studenti. 4. L'Universita' riconosce ed afferma l'inscindibilita' dell'attivita' didattica e dell'attivita' di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce il valore fondamentale della liberta' di ricerca senza distinzioni di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonche' la liberta' di insegnamento dei singoli docenti. 5. L'Universita' riconosce e garantisce l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca e della didattica. 6. L'Universita' avversa il perseguimento di scopi contrari ai principi della dignita' e liberta' dell'uomo e della convivenza tra i popoli. 7. L'Universita' concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche in collaborazione con soggetti nazionali, internazionali, pubblici e privati. Essa favorisce la piu' ampia fruizione delle proprie strutture. 8. L'Universita' partecipa allo sviluppo e alla realizzazione del piano nazionale della ricerca scientifica e concorre all'elaborazione di piani regionali. 9. L'Universita' si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse. 10. L'Universita' assicura l'apporto di tutte le strutture didattiche e di ricerca alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione.