Art. 7. Informazione 1. L'Universita' adotta ogni strumento idoneo a garantire la trasparenza della propria attivita' di Governo, gestionale ed amministrativa; promuove, altresi', la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunita' anche attraverso forme di consultazione. 2. L'Universita' garantisce altresi' la piu' ampia informazione sull'attivita' didattica, nonche' sulla propria attivita' di ricerca nella salvaguardia dei diritti di titolarita' e contitolarita' della proprieta' intellettuale e industriale e dei diritti connessi, in conformita' con la normativa vigente. 3. Al fine di cui ai precedenti commi, l'Universita' rende pubbliche le informazioni relative alla propria attivita' nel sito internet istituzionale e utilizzando, anche in connessione con altri soggetti pubblici e privati, tutti gli strumenti di comunicazione, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi e ad alta diffusione, compresi quelli di tipo telematico.