Art. 8. Internazionalizzazione 1. L'Universita' persegue il rafforzamento della propria dimensione internazionale nel riconoscimento dell'appartenenza allo spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca, in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del processo di Bologna e aderendo ai principi ispiratori della Magna Charta Universitatum. 2. A tal fine pone tra le proprie priorita' il sostegno della mobilita' internazionale dei docenti e degli studenti; l'istituzione di programmi integrati di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o multipli; l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di percorsi formativi e insegnamenti in lingua straniera; lo sviluppo di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio e di ricerca; l'utilizzazione di forme di selezione internazionale di docenti e studenti. 3. L'Universita' opera anche in collaborazione con enti territoriali e organizzazioni locali al fine di contribuire all'internazionalizzazione del territorio in cui opera.