Allegato 1 REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS) Art. 1. Organizzazione dei lavori e partecipazione alle sedute del Comitato 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del segretario del CIPESS, con proprio atto, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' stabilire le linee di indirizzo e le modalita' per la programmazione e l'organizzazione delle sedute e dei lavori del Comitato. 2. Nell'atto di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' evidenziare le categorie dei progetti e dei programmi di investimento per i quali e' necessario, ferma l'applicazione delle norme vigenti, che la relativa proposta sia corredata da analisi costi benefici o da altra metodologia di valutazione, tenendo conto degli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e degli indicatori di sviluppo sostenibile individuati con apposita delibera del CIPESS. 3. Soppresso. 4. Alle sedute del Comitato partecipano, quali membri permanenti, i Ministri e le altre autorita' previste dall'art. 16, comma 2 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni. Sono chiamati, altresi', a partecipare alle riunioni del Comitato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza, nonche' i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti. 5. Ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di Vice Presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'. Nei casi di cui al secondo e al terzo periodo, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze partecipa un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero. 6. Ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni di segretario del Comitato, di seguito segretario, un Ministro, un Sottosegretario di Stato nominato con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tali funzioni, in sua assenza, sono svolte dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta. 7. Il Ministro che si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla seduta, puo' delegare per iscritto a partecipare un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza di un Ministro o del suo delegato, il Presidente, o chi presiede, ai sensi del comma 4 del presente articolo, puo' disporre il rinvio della trattazione della materia o, in relazione alla particolare rilevanza dell'argomento o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua discussione anche in assenza del rappresentante dell'amministrazione il cui Ministro e' impossibilitato a intervenire. 8. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, i presidenti delle regioni e delle province autonome possono partecipare alle sedute del Comitato, su invito del Presidente, qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti di loro specifico interesse. Ove un presidente di regione o provincia autonoma si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla seduta, puo' delegare per iscritto un assessore. 9. Partecipano alle sedute, su invito del Presidente, il Governatore o il Direttore generale della Banca d'Italia e il Presidente dell'Istituto statistico nazionale. Il Presidente puo' altresi' invitare rappresentanti degli enti locali e presidenti di altri enti o istituti pubblici quando siano iscritti all'ordine del giorno argomenti che interessino i rispettivi enti e istituti o in ragione di specifiche competenze settoriali. Gli invitati ai sensi del presente comma possono delegare per iscritto la partecipazione alla seduta esclusivamente ad altri componenti degli organi di vertice degli enti o degli istituti o ai responsabili delle rispettive strutture amministrative di vertice. In occasione dell'esame della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dei relativi aggiornamenti, nonche' di altri documenti programmatori di carattere generale in materia di sviluppo sostenibile sono invitati a partecipare alla seduta anche i Ministri non componenti in via permanente e i rappresentanti di UPI e ANCI. 10. Il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, partecipa alla riunione preparatoria di cui al successivo art. 3, con compiti di supporto tecnico concernenti la valutazione degli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato, ferma restando la presenza dei rappresentanti delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze per gli altri profili di competenza. Il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato di cui al successivo art. 5, con i predetti compiti di supporto tecnico. 11. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti. 12. Il DIPE assicura il necessario supporto alle riunioni preparatorie e alle sedute del Comitato.