(Allegato 1-art. 1)
                                                           Allegato 1 
 
REGOLAMENTO   INTERNO   DEL   COMITATO   INTERMINISTERIALE   PER   LA
  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS) 
 
                               Art. 1. 
 
 Organizzazione dei lavori e partecipazione alle sedute del Comitato 
 
    1. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  anche  su  proposta
del segretario del  CIPESS,  con  proprio  atto,  adottato  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  puo'
stabilire le linee di indirizzo e le modalita' per la  programmazione
e l'organizzazione delle sedute e dei lavori del Comitato. 
    2. Nell'atto di cui al comma 1, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri puo' evidenziare le categorie dei progetti e  dei  programmi
di investimento per i quali e' necessario, ferma l'applicazione delle
norme vigenti, che la relativa  proposta  sia  corredata  da  analisi
costi benefici o da altra metodologia di valutazione,  tenendo  conto
degli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile
e degli indicatori di sviluppo sostenibile individuati  con  apposita
delibera del CIPESS. 
    3. Soppresso. 
    4. Alle sedute del Comitato partecipano, quali membri permanenti,
i Ministri e le altre autorita' previste dall'art. 16, comma 2  della
legge  27  febbraio  1967,  n.  48,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni. Sono chiamati, altresi', a  partecipare  alle  riunioni
del Comitato, ai sensi del  comma  9  del  medesimo  articolo,  altri
Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori  di
rispettiva competenza, nonche' i presidenti delle giunte regionali  e
i presidenti delle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  quando
vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti. 
    5. Ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, e successive modificazioni  e  integrazioni,  il  Comitato  e'
presieduto dal Presidente del Consiglio  dei  ministri.  In  caso  di
assenza o impedimento temporaneo del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, il Comitato e'  presieduto  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze in qualita' di Vice Presidente del Comitato stesso.  In
caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le
relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano  per
eta'.  Nei  casi  di  cui  al  secondo  e  al   terzo   periodo,   in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze  partecipa
un  Vice  Ministro  o  un  Sottosegretario  di  Stato  dello   stesso
Ministero. 
    6. Ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, svolge le  funzioni
di segretario del Comitato, di seguito segretario,  un  Ministro,  un
Sottosegretario di Stato nominato  con  decreto  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri. Tali funzioni, in sua  assenza,  sono  svolte
dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta. 
    7. Il Ministro che si trovi  nell'impossibilita'  di  partecipare
alla seduta,  puo'  delegare  per  iscritto  a  partecipare  un  Vice
Ministro o un Sottosegretario di Stato. In  caso  di  assenza  di  un
Ministro o del suo delegato, il Presidente, o chi presiede, ai  sensi
del comma 4 del presente articolo,  puo'  disporre  il  rinvio  della
trattazione della materia o, in relazione alla particolare  rilevanza
dell'argomento o alla imminente scadenza di termini normativi, la sua
discussione anche in assenza del rappresentante  dell'amministrazione
il cui Ministro e' impossibilitato a intervenire. 
    8. Fatti salvi i casi previsti dalla legge,  i  presidenti  delle
regioni e delle province autonome possono partecipare alle sedute del
Comitato, su invito del Presidente, qualora siano iscritti all'ordine
del giorno argomenti di loro specifico interesse. Ove  un  presidente
di regione o  provincia  autonoma  si  trovi  nell'impossibilita'  di
partecipare alla seduta, puo' delegare per iscritto un assessore. 
    9.  Partecipano  alle  sedute,  su  invito  del  Presidente,   il
Governatore o  il  Direttore  generale  della  Banca  d'Italia  e  il
Presidente dell'Istituto statistico  nazionale.  Il  Presidente  puo'
altresi' invitare rappresentanti degli enti locali  e  presidenti  di
altri enti o istituti pubblici quando siano iscritti  all'ordine  del
giorno argomenti che interessino i rispettivi enti e  istituti  o  in
ragione di specifiche competenze settoriali. Gli  invitati  ai  sensi
del presente comma possono delegare per  iscritto  la  partecipazione
alla seduta  esclusivamente  ad  altri  componenti  degli  organi  di
vertice  degli  enti  o  degli  istituti  o  ai  responsabili   delle
rispettive  strutture  amministrative  di   vertice.   In   occasione
dell'esame della Strategia nazionale per lo  sviluppo  sostenibile  e
dei relativi aggiornamenti, nonche' di altri documenti  programmatori
di  carattere  generale  in  materia  di  sviluppo  sostenibile  sono
invitati a partecipare alla seduta anche i Ministri non componenti in
via permanente e i rappresentanti di UPI e ANCI. 
    10. Il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario  da  lui
delegato, partecipa alla riunione preparatoria di cui  al  successivo
art. 3, con compiti di supporto tecnico  concernenti  la  valutazione
degli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti da  sottoporre
all'esame del Comitato, ferma restando la presenza dei rappresentanti
delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze  per  gli
altri profili di competenza. Il Ragioniere generale dello Stato, o un
funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato di  cui
al successivo art. 5, con i predetti compiti di supporto tecnico. 
    11. Il Comitato si riunisce presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti. 
    12.  Il  DIPE  assicura  il  necessario  supporto  alle  riunioni
preparatorie e alle sedute del Comitato.