Art. 3. Riunione preparatoria del Comitato 1. Le proposte, le informative e, ove possibile, gli schemi di delibera, di competenza del Comitato sono esaminati in una riunione preparatoria, al fine di assicurare, ove possibile, la completa definizione degli argomenti da sottoporre all'esame del Comitato stesso, approfondendone anche le eventuali implicazioni di carattere politico. La riunione preparatoria e' convocata dal segretario del Comitato con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno e il relativo avviso di convocazione e' diramato, attraverso posta elettronica certificata, almeno sette giorni lavorativi prima della riunione stessa, fatto salvo il caso di convocazione urgente la cui motivazione e' riportata nella nota di convocazione. 2. L'ordine del giorno di ciascuna riunione preparatoria e' predisposto dal DIPE su indicazione del segretario, sulla base delle proposte inoltrate al Comitato stesso con le modalita' di cui al precedente art. 2, avuto riguardo, in particolare, a quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, in ordine alla completezza della documentazione allegata alle proposte medesime e alla presenza di pareri, intese e concerti necessari. 3. All'atto della convocazione della riunione preparatoria, il DIPE rende disponibile alle amministrazioni interessate la documentazione agli atti di cui al precedente art. 2, nonche' gli eventuali schemi di delibera del Comitato, pubblicandoli nell'apposita area riservata del proprio sito istituzionale a cui accedono i soli referenti formalmente designati dalle amministrazioni stesse. 3-bis. Entro quarantotto ore dalla convocazione della riunione preparatoria, le amministrazioni trasmettono eventuali integrazioni documentali sopravvenute. Eventuali osservazioni e prescrizioni delle amministrazioni componenti in relazione ai punti dell'ordine del giorno, con esclusione delle valutazioni di finanza pubblica, devono pervenire al DIPE entro tre giorni prima della data della riunione preparatoria. Le eventuali osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze devono pervenire al DIPE prima dello svolgimento della riunione preparatoria del CIPESS. Il DIPE rende immediatamente disponibili le eventuali integrazioni documentali di cui al presente comma con le stesse modalita' di cui al comma 3. 4. La riunione preparatoria e' coordinata dal segretario del CIPESS. Ad essa partecipano, per le amministrazioni interessate, i Vice Ministri o Sottosegretari di Stato, ove nominati, eventualmente coadiuvati da un funzionario delegato dall'amministrazione. Per il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora il Vice Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato si trovino nella impossibilita' di partecipare alla riunione, il Ministro competente delega a rappresentare l'amministrazione il Capo di Gabinetto. Per le altre amministrazioni, ove non sia stato nominato un Vice Ministro o un Sottosegretario di Stato, il Ministro competente delega il Capo di Gabinetto a rappresentare l'amministrazione o, se diversamente previsto dai regolamenti di organizzazione, il segretario generale, e ne da' preventiva comunicazione della circostanza al segretario del CIPESS. Il capo del DIPE svolge le funzioni di segretario della riunione preparatoria. Di tale riunione viene redatto un processo verbale sintetico, che riporta: a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione; b) ordine del giorno; c) elenco dei presenti; d) risultanze della discussione distinte per argomento. 5. Il DIPE predispone, per la riunione preparatoria, una nota contenente la descrizione sintetica dell'istruttoria svolta in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 6. Gli schemi di delibera, qualora resi disponibili all'atto della convocazione della riunione preparatoria, nel rispetto del termine previsto dal comma 1 del presente articolo, vengono esaminati nella medesima riunione. Per tali schemi di delibera, sui quali il Ministero dell'economia e delle finanze non formuli osservazioni in sede di riunione preparatoria, lo stesso Ministero si esprime sulle verifiche di finanza pubblica previste dall'art. 5, comma 7, direttamente nella seduta del CIPESS e le relative delibere possono essere sottoposte immediatamente alla sottoscrizione del segretario e del Presidente del Comitato.