(Allegato 1-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                 Riunione preparatoria del Comitato 
 
    1. Le proposte, le informative e, ove possibile,  gli  schemi  di
delibera, di competenza del Comitato sono esaminati in  una  riunione
preparatoria, al fine  di  assicurare,  ove  possibile,  la  completa
definizione degli argomenti  da  sottoporre  all'esame  del  Comitato
stesso, approfondendone anche le eventuali implicazioni di  carattere
politico. La riunione preparatoria e' convocata  dal  segretario  del
Comitato con l'indicazione dei  punti  all'ordine  del  giorno  e  il
relativo  avviso  di  convocazione  e'  diramato,  attraverso   posta
elettronica certificata, almeno sette giorni lavorativi  prima  della
riunione stessa, fatto salvo il caso di convocazione urgente  la  cui
motivazione e' riportata nella nota di convocazione. 
    2. L'ordine del  giorno  di  ciascuna  riunione  preparatoria  e'
predisposto dal DIPE su indicazione del segretario, sulla base  delle
proposte inoltrate al Comitato stesso con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 2, avuto riguardo, in particolare, a quanto  previsto
dal comma 6 del medesimo articolo, in ordine alla  completezza  della
documentazione allegata alle proposte medesime  e  alla  presenza  di
pareri, intese e concerti necessari. 
    3. All'atto della convocazione della  riunione  preparatoria,  il
DIPE  rende   disponibile   alle   amministrazioni   interessate   la
documentazione agli atti di cui al precedente  art.  2,  nonche'  gli
eventuali   schemi   di   delibera   del   Comitato,    pubblicandoli
nell'apposita area riservata del proprio  sito  istituzionale  a  cui
accedono i soli referenti formalmente designati dalle amministrazioni
stesse. 
    3-bis. Entro quarantotto ore dalla  convocazione  della  riunione
preparatoria, le amministrazioni trasmettono  eventuali  integrazioni
documentali sopravvenute. Eventuali osservazioni e prescrizioni delle
amministrazioni componenti in  relazione  ai  punti  dell'ordine  del
giorno, con esclusione delle valutazioni di finanza pubblica,  devono
pervenire al DIPE entro tre giorni prima della  data  della  riunione
preparatoria. Le eventuali osservazioni del Ministero dell'economia e
delle finanze devono pervenire al DIPE prima dello svolgimento  della
riunione  preparatoria  del  CIPESS.  Il  DIPE  rende  immediatamente
disponibili le eventuali integrazioni documentali di cui al  presente
comma con le stesse modalita' di cui al comma 3. 
    4. La riunione preparatoria  e'  coordinata  dal  segretario  del
CIPESS. Ad essa partecipano, per le  amministrazioni  interessate,  i
Vice Ministri o Sottosegretari di Stato, ove nominati,  eventualmente
coadiuvati da un funzionario delegato  dall'amministrazione.  Per  il
Ministero dell'economia e delle finanze, qualora il Vice  Ministro  o
il Sottosegretario di Stato delegato si trovino nella  impossibilita'
di  partecipare  alla  riunione,  il  Ministro  competente  delega  a
rappresentare l'amministrazione il Capo di Gabinetto.  Per  le  altre
amministrazioni, ove non sia stato nominato un  Vice  Ministro  o  un
Sottosegretario di Stato, il Ministro competente delega  il  Capo  di
Gabinetto  a  rappresentare  l'amministrazione  o,  se   diversamente
previsto dai regolamenti di organizzazione, il segretario generale, e
ne da' preventiva comunicazione della circostanza al  segretario  del
CIPESS. Il capo del DIPE  svolge  le  funzioni  di  segretario  della
riunione preparatoria. Di tale riunione  viene  redatto  un  processo
verbale sintetico, che riporta: 
      a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della riunione; 
      b) ordine del giorno; 
      c) elenco dei presenti; 
      d) risultanze della discussione distinte per argomento. 
    5. Il DIPE predispone, per la  riunione  preparatoria,  una  nota
contenente  la  descrizione  sintetica  dell'istruttoria  svolta   in
relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 
    6. Gli schemi di  delibera,  qualora  resi  disponibili  all'atto
della convocazione della  riunione  preparatoria,  nel  rispetto  del
termine previsto dal comma 1 del presente articolo, vengono esaminati
nella medesima riunione. Per tali schemi di delibera,  sui  quali  il
Ministero dell'economia e delle finanze non formuli  osservazioni  in
sede di riunione preparatoria, lo stesso Ministero si  esprime  sulle
verifiche  di  finanza  pubblica  previste  dall'art.  5,  comma   7,
direttamente nella seduta del CIPESS e le relative  delibere  possono
essere sottoposte immediatamente alla sottoscrizione del segretario e
del Presidente del Comitato.