(Allegato 1-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                         Sedute del Comitato 
 
    1. Le sedute del Comitato sono aperte e concluse dal Presidente. 
    2.  Il  Presidente  verifica  l'esistenza  del   numero   legale,
costituito dalla meta' piu' uno dei componenti, dirige i lavori, pone
ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito,  puo'  modificare  la
successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei
punti all'ordine del giorno. 
    3. Il componente del Comitato  che  si  trovi  in  situazioni  di
incompatibilita' o conflitto di interessi e' tenuto a segnalare  tale
situazione al Presidente e deve allontanarsi dalla seduta  quando  si
discuta  o  si  voti  sull'argomento  in  ordine  al  quale  sussiste
l'incompatibilita' o il conflitto. 
    4. All'atto della votazione, chi dissente deve  chiedere  che  ne
sia dato atto nel processo verbale, dandone succinta motivazione. Non
e'  consentita  la  comunicazione  o  la  divulgazione  dell'opinione
dissenziente. 
    5. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il  rinvio  della
discussione o  della  adozione  di  deliberazioni  su  singoli  punti
all'ordine del giorno. 
    6.  Gli  argomenti  all'ordine  del  giorno  sono   descritti   e
sinteticamente illustrati in un'apposita nota, di carattere meramente
endoprocedimentale, redatta dal DIPE congiuntamente con il  Ministero
dell'economia e delle finanze, che contiene, per ciascuno  dei  punti
iscritti all'ordine del giorno, l'oggetto, la natura della  decisione
da adottare ai sensi  del  successivo  comma,  nonche'  le  eventuali
osservazioni e prescrizioni sottoposte alla valutazione del Comitato.
Nei casi previsti dall'art. 3, comma 6,  la  nota  di  cui  al  primo
periodo contiene anche le verifiche di finanza pubblica previste  dal
comma 7 del presente articolo. 
    7. Il DIPE redige gli  schemi  delle  deliberazioni  adottate  in
conformita' a quanto deliberato  dal  Comitato  e,  ad  eccezione  di
quelli esaminati ai sensi dell'art.  3,  comma  6,  li  trasmette  al
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  le  verifiche  degli
effetti di finanza pubblica. Al fine di  sottoporre  i  provvedimenti
definitivi alla firma del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
entro  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di  seduta  ai  sensi
dell'art.  41,  comma  4  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,  le
deliberazioni, trascorsi quindici  giorni  dalla  data  di  invio  al
Ministero dell'economia e delle finanze senza alcun riscontro,  anche
per posta elettronica  certificata,  sono  comunque  sottoposte  alla
sottoscrizione del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  dandone
comunicazione al suddetto Ministero. Il predetto termine di  quindici
giorni e' interrotto nei casi in cui  il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  anche  mediante   posta   elettronica   certificata,
comunichi al DIPE, in relazione  all'oggetto  e  al  contenuto  della
deliberazione, l'esigenza  di  verifiche  di  finanza  pubblica  piu'
approfondite. Il termine di cui sopra non si applica per le  delibere
assunte ai sensi dell'art. 4, comma 3.