Art. 10. Didattica 1. L'Universita' ha il compito di preparare sul piano culturale e professionale gli studenti e di consentire l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intendono conseguire. 2. Al fine di assicurare un'efficace attivita' formativa, l'Universita' promuove il coordinamento delle attivita' didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa. 3. L'Universita' favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche. 4. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei titoli riconosciuti dalla legislazione vigente e promuove accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati, per offrire agli studenti piu' ampie occasioni di formazione e opportunita' di conseguimento di titoli doppi e congiunti nazionali e internazionali. 5. L'Universita' puo' attivare master universitari di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente o ricorrente, alla conclusione dei quali possono essere rilasciati titoli universitari. 6. L'Universita' puo' altresi' attivare corsi di formazione pre-laurea e rilasciare i relativi attestati. 7. L'Universita' sostiene le attivita' di formazione e di ricerca previste nei Corsi di dottorato e di specializzazione, anche attraverso l'istituzione di borse di studio. 8. L'Universita' puo' attivare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e sotto la sua responsabilita' scientifica e didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Universita'. 9. L'Universita' istituisce il tutorato secondo le finalita' e le modalita' previste dalla legge; il tutorato e' disciplinato da apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti. 10. L'Universita' si adopera per agevolare l'orientamento e l'inserimento professionale nel mondo del lavoro e dello studio per i propri laureati. 11. L'Universita' si impegna a perseguire il costante miglioramento dell'attivita' didattica e si avvale di strumenti di valutazione, anche a opera di esperti esterni, al fine di misurare la qualita' delle attivita' didattiche, l'efficacia e l'efficienza dei servizi. 12. Per rispondere a documentate esigenze didattiche, l'Universita' puo' assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi d'insegnamento a soggetti, non di ruolo presso Universita' italiane, che posseggano una qualificazione scientifica e/o professionale idonea alla natura e alla tipologia dell'incarico; l'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti da apposito regolamento di Ateneo redatto in conformita' alla normativa vigente. 13. L'Universita' istituisce e promuove attivita' - culturali, scientifiche, tecniche e professionali - di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento, anche a favore di soggetti esterni; per tali corsi l'Universita' puo' rilasciare specifici attestati.