(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
                              Didattica 
 
    1. L'Universita' ha il compito di preparare sul piano culturale e
professionale  gli  studenti  e  di  consentire   l'acquisizione   di
conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di  studio
che questi intendono conseguire. 
    2.  Al  fine  di  assicurare  un'efficace  attivita'   formativa,
l'Universita' promuove il coordinamento delle  attivita'  didattiche,
dei programmi di insegnamento e di  ogni  altra  iniziativa  ad  essa
connessa. 
    3. L'Universita' favorisce la ricerca  e  la  sperimentazione  di
nuove metodologie didattiche. 
    4. L'Universita' svolge attivita' didattica per  il  conferimento
dei titoli riconosciuti dalla legislazione vigente e promuove accordi
e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali  e
internazionali e con  enti  pubblici  o  privati,  per  offrire  agli
studenti  piu'  ampie  occasioni  di  formazione  e  opportunita'  di
conseguimento di titoli doppi e congiunti nazionali e internazionali. 
    5. L'Universita' puo' attivare master  universitari  di  primo  e
secondo livello, corsi  di  perfezionamento  scientifico  e  di  alta
formazione  permanente  o  ricorrente,  alla  conclusione  dei  quali
possono essere rilasciati titoli universitari. 
    6. L'Universita'  puo'  altresi'  attivare  corsi  di  formazione
pre-laurea e rilasciare i relativi attestati. 
    7. L'Universita' sostiene le attivita' di formazione e di ricerca
previste  nei  Corsi  di  dottorato  e  di  specializzazione,   anche
attraverso l'istituzione di borse di studio. 
    8. L'Universita' puo' attivare, anche in collaborazione con  enti
pubblici e privati e  sotto  la  sua  responsabilita'  scientifica  e
didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti  ai  frequentanti
che abbiano superato le corrispondenti  prove  finali.  Tali  crediti
possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento dei  titoli  di
studio rilasciati dall'Universita'. 
    9. L'Universita' istituisce il tutorato secondo le finalita' e le
modalita' previste  dalla  legge;  il  tutorato  e'  disciplinato  da
apposito regolamento approvato  dal  senato  accademico,  sentito  il
consiglio degli studenti. 
    10. L'Universita'  si  adopera  per  agevolare  l'orientamento  e
l'inserimento professionale nel mondo del lavoro e dello studio per i
propri laureati. 
    11.  L'Universita'  si   impegna   a   perseguire   il   costante
miglioramento dell'attivita' didattica e si avvale  di  strumenti  di
valutazione, anche a opera di esperti esterni, al fine di misurare la
qualita' delle attivita' didattiche, l'efficacia e  l'efficienza  dei
servizi. 
    12.   Per   rispondere   a   documentate   esigenze   didattiche,
l'Universita' puo' assegnare  corsi  ufficiali  e  corsi  integrativi
d'insegnamento a soggetti, non di ruolo presso Universita'  italiane,
che  posseggano  una  qualificazione  scientifica  e/o  professionale
idonea alla natura e alla tipologia dell'incarico; l'attribuzione  di
tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti  da
apposito regolamento di Ateneo redatto in conformita' alla  normativa
vigente. 
    13. L'Universita' istituisce e promuove  attivita'  -  culturali,
scientifiche, tecniche e professionali - di orientamento, formazione,
aggiornamento e perfezionamento, anche a favore di soggetti  esterni;
per tali corsi l'Universita' puo' rilasciare specifici attestati.