(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
                       Rapporti internazionali 
 
    1. L'Universita' include l'internazionalizzazione  tra  i  propri
fini istituzionali, riconosce la  propria  appartenenza  allo  spazio
europeo della ricerca e dell'istruzione  superiore  e  ne  fa  propri
principi e strumenti. 
    2.  Al  fine  di  realizzare  la   cooperazione   internazionale,
l'Universita': 
      a) collabora con organismi italiani, stranieri e internazionali
per la definizione e la realizzazione di  programmi  di  cooperazione
scientifica e di formazione; 
      b) stipula accordi  e  convenzioni  con  Atenei  e  istituzioni
culturali  e  scientifiche  europee  ed  extra-europee,  al  fine  di
partecipare a reti internazionali; 
      c) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di  docenti,
studenti, laureati  e  personale  tecnico-amministrativo,  anche  con
interventi di natura economica; 
      d) sostiene l'istituzione di insegnamenti e corsi di studio  in
lingue  diverse  dall'italiano  e   il   reciproco   conferimento   e
riconoscimento  dei  titoli  di  studio  con  altri  Paesi,   nonche'
l'attivazione  di  percorsi  formativi  integrati   con   universita'
straniere; 
      e) promuove l'adesione ai programmi di  ricerca  scientifica  e
sviluppo tecnologico dell'Unione europea. 
    3. L'Universita' puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' di
studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione
con altri enti e in particolare con quelli preposti ad assicurare  il
diritto allo studio.