Art. 12. Rapporti internazionali 1. L'Universita' include l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali, riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. 2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Universita': a) collabora con organismi italiani, stranieri e internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione; b) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche europee ed extra-europee, al fine di partecipare a reti internazionali; c) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti, studenti, laureati e personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica; d) sostiene l'istituzione di insegnamenti e corsi di studio in lingue diverse dall'italiano e il reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio con altri Paesi, nonche' l'attivazione di percorsi formativi integrati con universita' straniere; e) promuove l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico dell'Unione europea. 3. L'Universita' puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti e in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.