Art. 13. Doveri di informazione e comunicazione 1. L'Universita' riconosce nell'informazione e nella comunicazione, anche digitale, condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo. 2. L'Universita' provvede a rendere accessibili, anche attraverso piattaforme digitali, le informazioni sulla sua attivita' e il suo funzionamento; in particolare essa garantisce la pubblicita' tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere degli organi collegiali, conformemente alle disposizioni di legge e ai regolamenti di Ateneo.