(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
               Doveri di informazione e comunicazione 
 
    1.   L'Universita'   riconosce    nell'informazione    e    nella
comunicazione, anche digitale, condizioni essenziali  per  assicurare
la  partecipazione  degli  studenti,  dei  docenti  e  del  personale
tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo. 
    2. L'Universita' provvede a rendere accessibili, anche attraverso
piattaforme digitali, le informazioni sulla sua attivita'  e  il  suo
funzionamento;  in  particolare  essa   garantisce   la   pubblicita'
tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e  delle  delibere
degli organi collegiali, conformemente alle disposizioni di  legge  e
ai regolamenti di Ateneo.