Art. 2. Comunita' universitaria 1. Fanno parte della comunita' universitaria gli studenti e le studentesse, i professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici, il personale tecnico e quello amministrativo, nonche' tutti e tutte coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Universita'. 2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nello statuto e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.