Art. 3. Liberta' della ricerca, dell'insegnamento e dello studio 1. L'Universita' garantisce autonomia di ricerca, liberta' d'insegnamento e pari opportunita' di accesso ai finanziamenti per la ricerca nonche' alle strutture e agli strumenti necessari a svolgerla. 2. L'Universita' persegue le proprie finalita' nel rispetto della dignita' della persona umana, del pluralismo delle idee e della trasparenza dell'informazione e delle procedure. L'Universita' tutela la piena liberta' delle idee e l'espressione delle liberta' politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutta la comunita' universitaria le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero. 3. Tutte le discipline hanno pari dignita'.