(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
      Liberta' della ricerca, dell'insegnamento e dello studio 
 
    1.  L'Universita'  garantisce  autonomia  di  ricerca,   liberta'
d'insegnamento e pari opportunita' di accesso ai finanziamenti per la
ricerca  nonche'  alle  strutture  e  agli  strumenti   necessari   a
svolgerla. 
    2. L'Universita' persegue le proprie finalita' nel rispetto della
dignita' della persona umana,  del  pluralismo  delle  idee  e  della
trasparenza dell'informazione e delle procedure. L'Universita' tutela
la  piena  liberta'  delle  idee  e  l'espressione   delle   liberta'
politiche, sindacali e religiose; garantisce  a  tutta  la  comunita'
universitaria le condizioni necessarie  per  esprimere  e  comunicare
liberamente il proprio pensiero. 
    3. Tutte le discipline hanno pari dignita'.