(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                         Diritto allo studio 
 
    1. L'Universita' contribuisce, nei  limiti  dei  propri  mezzi  e
competenze, a garantire il diritto degli studenti a conseguire i loro
obiettivi di formazione culturale  e  professionale,  anche  mediante
percorsi  di  eccellenza   e   metodologie   didattiche   innovative,
organizzate direttamente e/o con  specifiche  istituzioni  proprie  o
partecipate. 
    2. L'Universita' promuove altresi' una gestione del diritto  allo
studio che tenga conto degli ostacoli di ordine economico, sociale  e
derivanti da condizioni di disabilita' che impediscono agli  studenti
la compiuta realizzazione degli obiettivi formativi. 
    3. L'Universita' riconosce la residenzialita' degli studenti come
un valore essenziale del processo educativo e formativo.