Art. 4. Diritto allo studio 1. L'Universita' contribuisce, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a garantire il diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale, anche mediante percorsi di eccellenza e metodologie didattiche innovative, organizzate direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate. 2. L'Universita' promuove altresi' una gestione del diritto allo studio che tenga conto degli ostacoli di ordine economico, sociale e derivanti da condizioni di disabilita' che impediscono agli studenti la compiuta realizzazione degli obiettivi formativi. 3. L'Universita' riconosce la residenzialita' degli studenti come un valore essenziale del processo educativo e formativo.