(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
               Pari opportunita' e non discriminazione 
 
    1.  L'Universita'  istituisce  e  promuove  idonee  strutture  ed
iniziative per l'attuazione dei principi  costituzionali  delle  pari
opportunita'  e   della   non   discriminazione,   nonche'   per   la
valorizzazione delle differenze, nel lavoro e nello studio. 
    2.   L'Universita'   garantisce   il   rispetto   del   principio
costituzionale  delle  pari   opportunita'   tra   uomini   e   donne
nell'accesso agli uffici pubblici, promuove  l'eguale  rappresentanza
di ciascun genere nella nomina  dei  componenti  di  ogni  organo  di
Ateneo e la  presenza  equilibrata  dei  generi  anche  negli  organi
elettivi. 
    3. Nella redazione degli atti, l'Universita' utilizza  la  lingua
italiana nella consapevolezza, nel rispetto  e  nella  valorizzazione
delle differenze di genere.