Art. 5. Pari opportunita' e non discriminazione 1. L'Universita' istituisce e promuove idonee strutture ed iniziative per l'attuazione dei principi costituzionali delle pari opportunita' e della non discriminazione, nonche' per la valorizzazione delle differenze, nel lavoro e nello studio. 2. L'Universita' garantisce il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, promuove l'eguale rappresentanza di ciascun genere nella nomina dei componenti di ogni organo di Ateneo e la presenza equilibrata dei generi anche negli organi elettivi. 3. Nella redazione degli atti, l'Universita' utilizza la lingua italiana nella consapevolezza, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze di genere.