(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                  Qualita' della vita universitaria 
 
    1. L'Universita' promuove la qualita'  della  vita  universitaria
per la sua comunita', con particolare riguardo:  alle  condizioni  di
lavoro e di studio, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  al
benessere  fisico,  mentale  e  sociale   nello   svolgimento   delle
attivita', alla conciliazione dei tempi di vita  e  di  lavoro,  alla
piena inclusione delle persone con  disabilita',  al  superamento  di
ogni tipo di barriera, al sostegno di attivita' culturali, sportive e
ricreative.