Art. 7. Qualita' della vita universitaria 1. L'Universita' promuove la qualita' della vita universitaria per la sua comunita', con particolare riguardo: alle condizioni di lavoro e di studio, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al benessere fisico, mentale e sociale nello svolgimento delle attivita', alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla piena inclusione delle persone con disabilita', al superamento di ogni tipo di barriera, al sostegno di attivita' culturali, sportive e ricreative.