(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
              Attuazione delle finalita' istituzionali 
 
    1. Per realizzare i propri obiettivi, l'Universita'  sviluppa  la
ricerca scientifica e svolge  attivita'  didattiche,  sperimentali  e
assistenziali, anche con la collaborazione e il supporto di  soggetti
sia pubblici che privati, sia italiani che stranieri. 
    2.  L'Universita'  si  organizza   in   strutture   di   ricerca,
didattiche, assistenziali e di servizio. 
    3.  L'Universita'  stipula  convenzioni,  contratti  e   conclude
accordi,  anche  in  forma  consortile  o   federativa,   con   altre
Universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici  e
con privati, con persone fisiche e giuridiche. 
    4. L'Universita' puo' partecipare agli  atti  di  costituzione  e
adesione a organismi associativi, fondazioni e societa' di  capitali,
che abbiano scopi coerenti con i propri fini  istituzionali,  sia  in
Italia che all'estero. 
    5. Per assicurare il costante miglioramento  dei  propri  livelli
qualitativi  e  l'ottimale  gestione   delle   risorse   disponibili,
l'Universita' procede alla valutazione periodica, anche ad  opera  di
organismi esterni, delle proprie attivita' scientifiche, didattiche e
amministrative, nonche' di quelle relative alla terza missione. 
    6. L'Universita' sviluppa il  trasferimento  delle  tecnologie  e
dell'innovazione al sistema produttivo. 
    7. Nelle proprie scelte strategiche, l'Universita'  favorisce  il
coinvolgimento delle comunita'  nelle  quali  si  trova  ad  operare;
riconosce l'importanza di  una  collaborazione  con  gli  enti  e  le
istituzioni locali,  nell'osservanza  delle  rispettive  autonomie  e
finalita', per  lo  sviluppo  culturale,  sociale  ed  economico  del
territorio. 
    8. L'Universita' cura e  valorizza  le  relazioni  con  i  propri
laureati e promuove i rapporti con i soggetti, anche associativi, che
si pongono come fine il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni.