Art. 8. Attuazione delle finalita' istituzionali 1. Per realizzare i propri obiettivi, l'Universita' sviluppa la ricerca scientifica e svolge attivita' didattiche, sperimentali e assistenziali, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, sia italiani che stranieri. 2. L'Universita' si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio. 3. L'Universita' stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile o federativa, con altre Universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, con persone fisiche e giuridiche. 4. L'Universita' puo' partecipare agli atti di costituzione e adesione a organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali, che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali, sia in Italia che all'estero. 5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla valutazione periodica, anche ad opera di organismi esterni, delle proprie attivita' scientifiche, didattiche e amministrative, nonche' di quelle relative alla terza missione. 6. L'Universita' sviluppa il trasferimento delle tecnologie e dell'innovazione al sistema produttivo. 7. Nelle proprie scelte strategiche, l'Universita' favorisce il coinvolgimento delle comunita' nelle quali si trova ad operare; riconosce l'importanza di una collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalita', per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 8. L'Universita' cura e valorizza le relazioni con i propri laureati e promuove i rapporti con i soggetti, anche associativi, che si pongono come fine il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni.