(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
                         Ricerca scientifica 
 
    1. L'Universita' promuove la ricerca scientifica e tecnologica di
base  e  applicata,  ponendo  in  atto  ogni  valido   strumento   di
programmazione, organizzazione, finanziamento,  gestione  e  verifica
delle strutture e delle attivita'. 
    2. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede
primaria, e' compito qualificante di ogni  professore  e  ricercatore
universitario. 
    3. Nei propri documenti strategici e programmatori, l'Universita'
definisce,  compatibilmente  con  le  proprie  dotazioni,  quote   di
finanziamento destinate  alla  ricerca,  sulla  base  di  criteri  di
documentata produttivita' scientifica; essa privilegia i progetti  di
alta qualita' per la cui valutazione applica  procedure  validate  in
linea  con  gli  standard  internazionali;  l'Universita'   favorisce
altresi' la partecipazione ai bandi europei e internazionali. 
    4. L'Universita' recepisce i principi  dell'accesso  aperto  alla
letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in  rete  dei
risultati delle ricerche per assicurarne la  piu'  ampia  conoscenza,
nel rispetto della tutela  della  proprieta'  intellettuale  e  degli
accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati. 
    5. L'Universita' puo' stipulare  convenzioni  e  contratti,  puo'
fornire  consulenze  ed  e'  libera   di   accettare   finanziamenti,
contributi   e   donazioni,   nonche'   di   attivare   rapporti   di
collaborazione con lo Stato, con le  regioni  e  con  altri  soggetti
pubblici e privati, nazionali e internazionali. 
    6.  L'Universita'  incentiva  le  attivita'  capaci  di  generare
risultati oggetto di proprieta'  industriale  e  intellettuale  e  di
favorire iniziative di impresa sulla base dei risultati della ricerca
universitaria. 
    7. L'Universita' garantisce che  la  sperimentazione  scientifica
sia svolta in conformita' con i principi del  rispetto  degli  esseri
viventi, della dignita' della persona, della tutela  dell'ambiente  e
della sostenibilita'. 
    8.  L'Universita'   si   impegna   a   perseguire   il   costante
miglioramento della ricerca scientifica e sviluppa, anche avvalendosi
di   esperti   esterni,   specifici   sistemi   di   valutazione    e
auto-valutazione   della   qualita'   della   ricerca   svolta    nei
Dipartimenti, nei corsi di dottorato e in tutti i progetti finanziati
dall'Ateneo.