(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Allegato n. 26 con sub allegati A, B, C, D, E, F, G, H,  I,  L  (art.
                                134) 
Adeguamento   della   normativa   tecnica   relativa    all'esercizio
                   dell'attivita' radioamatoriale 
 
                               Art. 1. 
             Validita' autorizzazione generale - Rinnovo 
 
    1. L'autorizzazione generale  per  l'impianto  e  l'esercizio  di
stazione di radioamatore di cui all'art. 135 del codice ha  validita'
fino a dieci anni. 
    2. L'autorizzazione di cui al  comma  1,  al  pari  del  relativo
rinnovo, si consegue mediante presentazione o  invio  all'ispettorato
territoriale del Ministero  (di  seguito  ispettorato  territoriale),
competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello  sub
allegato A al presente allegato. 
    3. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati
indicati nella dichiarazione di  cui  al  sub  allegato  A  non  sono
soggette a comunicazioni. 
    4  I  radioamatori  che  intendono  ottenere  un  attestato   del
conseguimento della  autorizzazione  generale  di  cui  al  comma  1,
possono richiedere, con domanda in bollo, al  competente  ispettorato
territoriale una certificazione conforme al modello  di  cui  al  sub
allegato B al presente allegato.