(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
                  Autorizzazioni generali speciali 
 
    1. L'autorizzazione generale  per  l'impianto  e  l'esercizio  di
stazione di radioamatore di cui all'art. 144 del codice ha  validita'
fino a dieci anni e  si  consegue,  al  pari  del  relativo  rinnovo,
mediante  presentazione  o  invio  all'ispettorato   del   Ministero,
competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello  sub
allegato L al presente allegato. 
    2. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati
indicati nella dichiarazione di  cui  al  sub  allegato  L  non  sono
soggette a comunicazioni. 
    3. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente  costituite
non siano  strutturate  statutariamente  in  sezioni  sul  territorio
nazionale, la dichiarazione di cui  al  modello  sub  allegato  L  va
prodotta  dalla  sede  legale  delle  associazioni  per  conto  delle
articolazioni locali.