Art. 10. Autorizzazioni generali speciali 1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art. 144 del codice ha validita' fino a dieci anni e si consegue, al pari del relativo rinnovo, mediante presentazione o invio all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato L al presente allegato. 2. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato L non sono soggette a comunicazioni. 3. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui al modello sub allegato L va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.