(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
                               Patente 
 
    1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02. 
    2. In applicazione della raccomandazione  CEPT  TR  61-02  e  del
decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005 la patente di
operatore di stazione  di  radioamatore  deve  contenere  la  dizione
«Harmonized Amateur Examination Certificate - HAREC - level A -  CEPT
TR 61-02». 
    3. La patente di  operatore  di  stazione  di  radioamatore  (sub
allegato C) di cui  al  comma  1,  e'  rilasciata  dagli  ispettorati
territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti
a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi  dell'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214.
Su delega del direttore generale per  le  attivita'  territoriali  le
commissioni esaminatrici possono essere nominate dai dirigenti  degli
ispettorati territoriali. 
    4. Ai cittadini dei Paesi membri della  CEPT  e  non  membri  che
attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso  della  patente
«HAREC», in occasione  di  loro  soggiorni  in  Italia  della  durata
superiore a tre mesi,  e'  rilasciata  a  domanda  la  corrispondente
patente italiana. 
    5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente
di  operatore,  il  titolare  e'  tenuto  a  chiedere  al  competente
ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo. 
    6.  Alla  domanda  di  rilascio   del   duplicato   va   allegata
dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  comprovante  lo
smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore.