Art. 2. Patente 1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02. 2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005 la patente di operatore di stazione di radioamatore deve contenere la dizione «Harmonized Amateur Examination Certificate - HAREC - level A - CEPT TR 61-02». 3. La patente di operatore di stazione di radioamatore (sub allegato C) di cui al comma 1, e' rilasciata dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214. Su delega del direttore generale per le attivita' territoriali le commissioni esaminatrici possono essere nominate dai dirigenti degli ispettorati territoriali. 4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente «HAREC», in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, e' rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana. 5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare e' tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo. 6. Alla domanda di rilascio del duplicato va allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' comprovante lo smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore.