(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
                                Esami 
 
    1. In conformita' a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR
61-02 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio  2005,
gli esami per il conseguimento della patente consistono in una  prova
scritta o orale sugli argomenti indicati nel programma di cui al  sub
allegato D al presente allegato. 
    2. Per il superamento della prova  di  esame  il  candidato  deve
rispondere correttamente al  60%  delle  domande  somministrate.  Con
provvedimento del direttore generale per  le  attivita'  territoriali
sono disciplinate le modalita' e le procedure  della  prova  d'esame,
che puo' essere svolta anche con modalita' a distanza. 
    3. I portatori di handicap e di  patologie  invalidanti,  la  cui
gravita' impedisce la partecipazione alle prove di  esame  anche  con
modalita' a distanza, possono  chiedere  di  sostenere  le  anzidette
prove  di  esame  presso  il  proprio   domicilio.   La   commissione
esaminatrice, vista la  domanda,  fissa  una  apposita  data  per  lo
svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati. 
    4. Ai candidati  che  abbiano  superato  la  prova  di  esame  e'
rilasciata la certificazione HAREC (sub allegato E).