(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
                             Nominativo 
 
    1. Il nominativo, di cui all'art.  139  del  codice,  e'  formato
dalla lettera I (nona lettera dell'alfabeto)  cui  puo'  seguire  una
seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla regione  di
appartenenza e da un gruppo di lettere. Il direttore generale per  le
attivita'  territoriali,  qualora  venga   accertato   il   possibile
esaurimento dei nominativi disponibili sulla base delle modalita'  di
assegnazione e gestione protempore  vigenti,  puo'  rideterminare  le
predette modalita' a tal fine utilizzando non  piu'  di  7  caratteri
complessivi. 
    2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato: 
      a)  alle  stazioni  di  radioamatore  esercite  dalle   persone
fisiche; 
      b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti  di  cui
agli articoli 143 e 144 del codice.