Art. 6. Nominativo 1. Il nominativo, di cui all'art. 139 del codice, e' formato dalla lettera I (nona lettera dell'alfabeto) cui puo' seguire una seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla regione di appartenenza e da un gruppo di lettere. Il direttore generale per le attivita' territoriali, qualora venga accertato il possibile esaurimento dei nominativi disponibili sulla base delle modalita' di assegnazione e gestione protempore vigenti, puo' rideterminare le predette modalita' a tal fine utilizzando non piu' di 7 caratteri complessivi. 2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato: a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche; b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli 143 e 144 del codice.