(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
                       Acquisizione nominativo 
 
    1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di  ottenere  il
nominativo di chiamata debbono presentare domanda in  bollo,  tramite
specifica  procedura  telematica,  all'ispettorato   del   Ministero,
competente per territorio. Gli ispettorati  territoriali  rilasciano,
per via telematica, il nominativo entro trenta giorni dalla ricezione
della relativa domanda. 
    2. Il richiedente puo' richiedere, se disponibile, il rilascio di
un nominativo appartenente al coniuge o ad un parente in linea  retta
deceduto, certificandone il motivo. 
    3. Se alla scadenza  naturale  dell'autorizzazione  generale,  il
radioamatore   omette   di    presentare    istanza    di    rinnovo,
l'autorizzazione generale si intende decaduta  mentre  il  nominativo
precedentemente assegnato rimane a disposizione per un periodo di  un
anno, trascorso il quale viene cancellato dagli elenchi. In tal caso,
il richiedente dovra' procedere ad una nuova richiesta.