Art. 9. Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate 1. L'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio di cui all'art. 143 del Codice, da utilizzare anche per la sperimentazione, ha validita' fino a dieci anni e, al pari del relativo rinnovo, si consegue senza oneri, mediante presentazione o invio all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato I al presente allegato. Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale di cui all'art. 1, comma 1, costituisce requisito per il conseguimento dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, che, fatta salva l'eventualita' di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b). 3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). 4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato I, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica. 5. Per evitare la congestione dello spettro radio non e' consentita l'emissione continua della portante radio. 6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui e' presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale. 7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori. 8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti. 9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W. 10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse. 11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessita' di presentare una nuova dichiarazione.