(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
          Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici 
                     automatiche non presidiate 
 
    1. L'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di
stazioni ripetitrici automatiche  non  presidiate  al  di  fuori  del
proprio domicilio di cui all'art. 143 del Codice, da utilizzare anche
per la sperimentazione, ha validita' fino a dieci anni e, al pari del
relativo rinnovo, si consegue senza oneri, mediante  presentazione  o
invio all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, della
dichiarazione di cui al modello sub allegato I al presente  allegato.
Per le singole persone  fisiche,  l'autorizzazione  generale  di  cui
all'art. 1, comma  1,  costituisce  requisito  per  il  conseguimento
dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non
presidiate. 
    2.  La  dichiarazione  di  cui  al   comma   1   va   indirizzata
all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, che,  fatta
salva  l'eventualita'  di  un  provvedimento  negativo,  comunica  al
soggetto autorizzato, nel termine di  trenta  giorni  dalla  data  di
ricevimento della  anzidetta  dichiarazione,  il  nominativo  di  cui
all'art. 6, comma 2, lettere a) e b). 
    3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di  cui  al
comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale
di  ripartizione  delle  frequenze  al  servizio  di  radioamatore  e
rispettare le allocazioni  di  frequenza,  per  le  varie  classi  di
emissione,  previste  dagli   organismi   radioamatoriali   affiliati
all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). 
    4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e
l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel
caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto  indicato  nella
scheda  tecnica  facente  parte  del  sub  allegato  I,  al  presente
allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al  fine  di
assicurarne  il   corretto   funzionamento   e,   all'occorrenza,   a
disattivare tempestivamente le apparecchiature  stesse  nel  caso  di
disturbi ai servizi di comunicazione elettronica. 
    5.  Per  evitare  la  congestione  dello  spettro  radio  non  e'
consentita l'emissione continua della portante radio. 
    6. L'emissione della  portante  a  radio  frequenza  deve  essere
limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui  e'  presente
il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo
un periodo non superiore a 10  secondi  dalla  ricezione  dell'ultimo
segnale. 
    7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito  a
tutti i radioamatori. 
    8. Il nominativo della stazione  deve  essere  ripetuto  ogni  10
minuti. 
    9. La massima potenza equivalente  irradiata  (e.r.p.)  non  deve
essere superiore a 10 W. 
    10.  E'  consentito  il  collegamento  tra  stazioni  ripetitrici
automatiche,  anche  operanti  su  bande  di  frequenze  e  bande  di
emissione diverse. 
    11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche  delle  stazioni
ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente
comunicate all'ispettorato del Ministero, competente per  territorio,
il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni  e,  se
del caso, comunica all'interessato la necessita'  di  presentare  una
nuova dichiarazione.