Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31
dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle
amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro
trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti,
con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno
tre mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un
mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale sono presentate tre mesi prima della
scadenza del rinnovo del contratto o, se il presente contratto e'
firmato dopo tale scadenza, entro un mese dalla sua sottoscrizione
definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della
trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla
scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora
stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art.
47-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta,
entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che
costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale
copertura e' pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione,
misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei
mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del
predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente
comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1
e 2, del decreto legislativo n. 165/2001, fermo restando - per il
triennio 2019-2021 - quanto previsto in materia dall'art. 1, comma
440, della legge n. 145/2018.
7. Il presente CCNL puo' essere oggetto di interpretazione
autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001,
anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie
aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione.
L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art.
64 del medesimo decreto legislativo.