(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 
 
    1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31
dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 
    2. Gli effetti decorrono  dal  giorno  successivo  alla  data  di
stipulazione, salvo  diversa  prescrizione  del  presente  contratto.
L'avvenuta   stipulazione   viene   portata   a   conoscenza    delle
amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito  web  dell'ARAN  e
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
    3. Gli istituti a contenuto economico e normativo  con  carattere
vincolato ed automatico sono applicati  dalle  amministrazioni  entro
trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 
    4. Il presente contratto, alla scadenza, si  rinnova  tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle  parti,
con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata,  almeno
tre mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un
mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In  caso  di  disdetta,  le
disposizioni contrattuali rimangono integralmente in  vigore  fino  a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 
    5. In ogni caso, le piattaforme  sindacali  per  il  rinnovo  del
contratto collettivo nazionale sono presentate tre mesi  prima  della
scadenza del rinnovo del contratto o, se  il  presente  contratto  e'
firmato dopo tale scadenza, entro un mese  dalla  sua  sottoscrizione
definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura  della
trattativa. Durante tale  periodo  e  per  il  mese  successivo  alla
scadenza del contratto, le parti negoziali  non  assumono  iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. 
    6. A decorrere dal  mese  di  aprile  dell'anno  successivo  alla
scadenza del presente contratto, qualora lo  stesso  non  sia  ancora
stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art.
47-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta,
entro  i  limiti  previsti  dalla  legge  di  bilancio  in  sede   di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura  economica  che
costituisce un'anticipazione dei  benefici  complessivi  che  saranno
attribuiti all'atto  del  rinnovo  contrattuale.  L'importo  di  tale
copertura e' pari al  30%  della  previsione  Istat  dell'inflazione,
misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati, applicata agli  stipendi  tabellari.  Dopo  sei
mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara'  pari  al  50%  del
predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al  presente
comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1
e 2, del decreto legislativo n. 165/2001, fermo  restando  -  per  il
triennio 2019-2021 - quanto previsto in materia  dall'art.  1,  comma
440, della legge n. 145/2018. 
    7. Il  presente  CCNL  puo'  essere  oggetto  di  interpretazione
autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.  165/2001,
anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie
aventi  carattere   di   generalita'   sulla   sua   interpretazione.
L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi  dell'art.
64 del medesimo decreto legislativo.