(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                                Scopi 
 
    1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali  delle
Camere di commercio e degli  altri  organismi  del  sistema  camerale
italiano. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli  organismi
del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti  di
cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come  da  ultimo
modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  219,  fatte
salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorita'  statali  e
regionali. Cura i rapporti del sistema camerale  con  le  istituzioni
internazionali, nazionali e regionali e con le  rappresentanze  delle
categorie economiche, elabora indirizzi comuni, promuove  e  realizza
iniziative coordinate. 
    2. L'Unioncamere sostiene l'attivita'  del  sistema  camerale  in
tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo  a  rete.
Individua, altresi', le  materie  di  rilievo  generale,  nell'ambito
delle quali le Camere di commercio comunicano ogni eventuale  atto  o
provvedimento,  anche  di  soggetti  terzi,   di   cui   esse   siano
destinatarie e i cui effetti possono coinvolgere le  altre  Camere  o
l'intero sistema, e provvede altresi' a comunicarlo a tutte le  altre
Camere di commercio interessate. L'Unioncamere promuove  altresi'  il
coinvolgimento e  la  partecipazione  degli  amministratori  e  della
dirigenza camerale alle iniziative ed attivita' del sistema. 
    3. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce -  direttamente  o
mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a
consorzi e a societa' anche a  prevalente  capitale  privato  e,  nei
limiti di cui al decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  a
societa' - servizi e attivita' d'interesse delle Camere di  commercio
e delle categorie economiche ed esercita altresi' funzioni di sintesi
degli  interessi  del  sistema  e  di  coordinamento  degli   aspetti
attinenti le funzioni a rete o di carattere generale. 
    4. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa del sistema camerale,
sviluppa    inoltre    ogni    iniziativa    utile     a     favorire
l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la  presenza  delle
imprese italiane sui mercati mondiali in raccordo  con  il  Ministero
dello sviluppo economico a norma del comma 18-bis, dell'art. 14,  del
decreto-legge  del  6  luglio  2011,  n.   98,   anche   valorizzando
l'attivita'  delle  Camere  di  commercio   italiane   all'estero   e
promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere
assicura il necessario coordinamento del  sistema  camerale  italiano
con i sistemi esteri di Camere di  commercio  e  realizza  iniziative
rivolte alla  diffusione  della  conoscenza  all'estero  dei  sistemi
produttivi italiani. 
    5. L'Unioncamere promuove e  coordina  l'utilizzo  da  parte  del
sistema camerale dei programmi e dei fondi comunitari, anche d'intesa
con le categorie  economiche,  operando  sia  quale  referente  della
Commissione o di  altri  organismi  dell'Unione  europea,  che  quale
titolare degli interventi. L'Unioncamere puo' altresi' individuare  e
proporre  i  programmi  e  i  progetti  rilevanti  nel  quadro  delle
politiche strategiche  nazionali,  per  favorire  l'applicazione  del
comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,  come
da ultimo modificato dal decreto legislativo  25  novembre  2016,  n.
219. 
    6. L'Unioncamere esercita  funzioni  di  proposta  nei  confronti
delle altre istituzioni, degli organi legislativi,  degli  organi  di
governo, delle autorita'  indipendenti,  nell'interesse  del  sistema
camerale. Al fine del coordinamento delle iniziative, stipula con  le
amministrazioni  centrali  dello  Stato,  anche  autonome,  con  enti
pubblici nazionali o con  le  regioni  accordi  di  programma,intese,
convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che
sono  chiamati   ad   attuarli.   Esercita   altresi'   le   funzioni
eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo  economico  o  da
altre Autorita'. L'Unioncamere supporta altresi' il  Ministero  dello
sviluppo economico  per  la  definizione  di  standard  nazionali  di
qualita' delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione  a
ciascuna funzione fondamentale, ai relativi  servizi  e  all'utilita'
prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di  cui  si
avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle  attivita'
di competenza. 
    7. L'Unioncamere promuove la  costituzione  di  societa'  per  la
gestione delle partecipazioni strategiche del sistema camerale  nelle
infrastrutture. 
    8.  L'Unioncamere  puo'  promuovere  la  creazione   di   servizi
finanziari  per  la  competitivita'  del   sistema   imprenditoriale,
mediante organismi appositamente costituiti ovvero in  collaborazione
con soggetti terzi. 
    9. L'Unioncamere, inoltre: 
      a) costituisce  commissioni,  comitati  e  consulte,  istituti,
centri specializzati, osservatori; 
      b) realizza e coordina studi, indagini e ricerche  e  collabora
anche ad attivita' di studio e ricerca condotte da enti ed  organismi
nazionali, esteri e internazionali; 
      c) favorisce e cura la gestione strategica  delle  informazioni
detenute dal sistema  camerale,  sia  direttamente  che  individuando
linee di attivita' per le Camere di commercio e i loro organismi; 
      d) organizza  congressi,  convegni,  conferenze  e  missioni  a
carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle Camere di
commercio e delle categorie economiche; 
      e) contribuisce  all'attivita'  di  organismi  ed  enti  aventi
finalita' di interesse per le Camere di commercio e le categorie; 
      f) esercita i compiti e le  funzioni  attribuiti  da  norme  di
legge o da atti aventi valore di legge; 
      g) stipula, al fine del coordinamento delle iniziative, con  il
Governo  e  con  le  amministrazioni  centrali  dello  Stato,   anche
autonome, o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese,
convenzioni,  previa  comunicazione  al  Ministero   dello   sviluppo
economico, in rappresentanza dei soggetti del sistema  camerale,  che
sono chiamati ad attuarli; 
      h) assume ogni altra iniziativa per  lo  sviluppo  del  sistema
camerale, anche stipulando  accordi  e  intese  con  le  associazioni
imprenditoriali e sindacali e con le rappresentanze dei consumatori e
utenti. 
    10. L'Unioncamere e' legittimata  ad  assumere  ogni  iniziativa,
anche  giudiziaria,  per  la  tutela  della  denominazione  e   delle
prerogative delle Camere di  commercio  in  Italia,  anche  ai  sensi
dell'art. 22, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n.  580  come  da
ultimo modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  219,
nonche' ad intervenire nei  procedimenti  amministrativi  riguardanti
gli  organismi  e  le  attivita'  del  sistema  camerale,  ai   sensi
dell'articolo 9 della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modifiche ed integrazioni.