(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
            Consulta regionale delle Camere di commercio 
 
    1. La consulta regionale delle Camere di  commercio  e'  composta
dai presidenti delle unioni regionali, ovvero, nei casi  in  cui  non
siano presenti unioni  regionali,  dai  presidenti  delle  Camere  di
commercio dei  capoluoghi  di  regione,  salvo,  nei  predetti  casi,
diversa intesa delle Camere della  regione  e  dai  presidenti  delle
Camere di commercio delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    2.  La  consulta  e'  convocata  dal  presidente  normalmente  in
concomitanza delle riunioni del comitato esecutivo  per  esaminare  i
temi e le questioni di interesse del sistema camerale  che  rientrano
nei settori di competenza legislativa esclusiva o  concorrente  delle
regioni. 
    3.  Su  invito  del  presidente  partecipano  alle  riunioni   il
presidente della Conferenza delle regioni e delle provincie  autonome
e i presidenti degli organismi rappresentativi degli enti locali.