(Allegato A-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                     Modifiche alle norme finali 
 
  1) Dopo la Norma finale n. 6 dell'ACN 31 marzo 2020 e' inserita  la
seguente: «Norma finale n. 7: 
    Fermo  restando   il   necessario   possesso   del   diploma   di
specializzazione  per  l'assegnazione  di  incarichi  di  specialista
odontoiatra,  tenendo  conto  dell'esiguo   numero   di   medici   ed
odontoiatri in possesso del titolo di specializzazione ed al fine  di
garantire l'erogazione delle prestazioni, nel caso in cui  sia  stata
accertata   l'indisponibilita'   di   specialisti   iscritti    nella
graduatoria o in possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  19,  e'
consentita l'assegnazione di incarichi di specialista  odontoiatra  a
tempo indeterminato, determinato o l'affidamento di sostituzione,  ai
laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina
e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri che  abbiano  svolto
almeno tre anni di attivita'  convenzionale  ai  sensi  del  presente
Accordo. 
    L'incarico a tempo indeterminato  e'  affidato  in  subordine  ai
criteri di priorita' di cui all'art. 21,  comma  2  ed  eventualmente
alla procedura di cui al successivo comma 4. 
    In caso di ulteriore indisponibilita' dei soggetti sopraindicati,
e per le medesime  finalita',  le  Aziende  assegnano  gli  incarichi
vacanti ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai  laureati
in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri. 
    Gli aspiranti di cui  alla  presente  Norma  sono  in  ogni  caso
graduati secondo l'anzianita' di  incarico  di  odontoiatra  a  tempo
determinato, incarico provvisorio o affidamento  di  sostituzione  ai
sensi del presente Accordo; in caso di  pari  anzianita'  prevale  la
minore eta', l'anzianita' di laurea e infine il voto di laurea. 
    La presente Norma si applica per la pubblicazione degli incarichi
ai sensi dell'art. 21 e per gli avvisi di cui all'art. 19, comma  12,
a decorrere dal 1° gennaio 2022.».