Art. 13.
Modifiche alle norme finali
1) Dopo la Norma finale n. 6 dell'ACN 31 marzo 2020 e' inserita la
seguente: «Norma finale n. 7:
Fermo restando il necessario possesso del diploma di
specializzazione per l'assegnazione di incarichi di specialista
odontoiatra, tenendo conto dell'esiguo numero di medici ed
odontoiatri in possesso del titolo di specializzazione ed al fine di
garantire l'erogazione delle prestazioni, nel caso in cui sia stata
accertata l'indisponibilita' di specialisti iscritti nella
graduatoria o in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, e'
consentita l'assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra a
tempo indeterminato, determinato o l'affidamento di sostituzione, ai
laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina
e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri che abbiano svolto
almeno tre anni di attivita' convenzionale ai sensi del presente
Accordo.
L'incarico a tempo indeterminato e' affidato in subordine ai
criteri di priorita' di cui all'art. 21, comma 2 ed eventualmente
alla procedura di cui al successivo comma 4.
In caso di ulteriore indisponibilita' dei soggetti sopraindicati,
e per le medesime finalita', le Aziende assegnano gli incarichi
vacanti ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati
in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri.
Gli aspiranti di cui alla presente Norma sono in ogni caso
graduati secondo l'anzianita' di incarico di odontoiatra a tempo
determinato, incarico provvisorio o affidamento di sostituzione ai
sensi del presente Accordo; in caso di pari anzianita' prevale la
minore eta', l'anzianita' di laurea e infine il voto di laurea.
La presente Norma si applica per la pubblicazione degli incarichi
ai sensi dell'art. 21 e per gli avvisi di cui all'art. 19, comma 12,
a decorrere dal 1° gennaio 2022.».