Art. 13. Modifiche alle norme finali 1) Dopo la Norma finale n. 6 dell'ACN 31 marzo 2020 e' inserita la seguente: «Norma finale n. 7: Fermo restando il necessario possesso del diploma di specializzazione per l'assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra, tenendo conto dell'esiguo numero di medici ed odontoiatri in possesso del titolo di specializzazione ed al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni, nel caso in cui sia stata accertata l'indisponibilita' di specialisti iscritti nella graduatoria o in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, e' consentita l'assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra a tempo indeterminato, determinato o l'affidamento di sostituzione, ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri che abbiano svolto almeno tre anni di attivita' convenzionale ai sensi del presente Accordo. L'incarico a tempo indeterminato e' affidato in subordine ai criteri di priorita' di cui all'art. 21, comma 2 ed eventualmente alla procedura di cui al successivo comma 4. In caso di ulteriore indisponibilita' dei soggetti sopraindicati, e per le medesime finalita', le Aziende assegnano gli incarichi vacanti ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri. Gli aspiranti di cui alla presente Norma sono in ogni caso graduati secondo l'anzianita' di incarico di odontoiatra a tempo determinato, incarico provvisorio o affidamento di sostituzione ai sensi del presente Accordo; in caso di pari anzianita' prevale la minore eta', l'anzianita' di laurea e infine il voto di laurea. La presente Norma si applica per la pubblicazione degli incarichi ai sensi dell'art. 21 e per gli avvisi di cui all'art. 19, comma 12, a decorrere dal 1° gennaio 2022.».