Art. 5.
Modifiche all'art. 13 - Rappresentanza sindacale
1. All'art. 13, comma 1, dell'ACN 31 marzo 2020, dopo le parole
«deve essere effettiva», sono inserite le seguenti: «, unica e
diretta».
2. Al comma 3 del medesimo articolo, dopo le parole «delle
deleghe di cui e'» sono inserite le seguenti: «unicamente e».
3. Al comma 4 del medesimo articolo, dopo le parole «un'unica
organizzazione sindacale», sono inserite le seguenti «e non possono
essere dirigenti di altre organizzazioni sindacali».