(Allegato 1-art. 1)
 
                                                           Allegato 1 
 
Regole  tecnico-operative  e  relative  specifiche  tecniche  di  cui
                           all'articolo 1 
 
                               Art. 1 
 
                            (Definizioni) 
 
1. Ai fini del presente allegato si intendono per: 
a) codice del processo amministrativo,  di  seguito  denominato  CPA:
allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e  successive
modificazioni «Attuazione dell'articolo  44  della  legge  18  giugno
2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino  del  processo
amministrativo»; 
b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito  denominato  CAD:
decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
b-bis) linee guida AgID: le linee guida sulla formazione, gestione  e
conservazione   dei   documenti   informatici   adottate   ai   sensi
dell'articolo 71 del CAD e pubblicate sul sito istituzionale di  AgID
il 12 settembre 2020; 
c) codice in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  «Codice  in  materia  di
protezione   dei   dati   personali»,   recante   disposizioni    per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva   95/46/CE   e   successive
modificazioni e abrogazioni di cui al decreto legislativo  10  agosto
2018, n. 101; 
d) sistema informativo della  Giustizia  amministrativa,  di  seguito
denominato  SIGA:  l'insieme  delle  risorse  hardware  e   software,
mediante  le  quali  la  Giustizia  amministrativa  tratta   in   via
automatizzata attivita', dati,  servizi,  comunicazioni  e  procedure
riguardanti  l'esercizio  dei  compiti  istituzionali  inerenti  allo
svolgimento dell'attivita' processuale; 
e) portale       dei       servizi       telematici:        struttura
tecnologica-organizzativa   che   fornisce   l'accesso   ai   servizi
telematici   resi   disponibili   dal   SIGA,   secondo   le   regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico  che  consente
l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti
abilitati, il portale dei servizi telematici e il  gestore  di  posta
elettronica certificata della Giustizia amministrativa; 
g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC:  sistema
di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente  documentazione
elettronica  attestante  l'invio   e   la   consegna   di   documenti
informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server; 
i) firma  digitale:  firma  elettronica   avanzata   basata   su   un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare
tramite la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
provenienza e l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un
insieme di documenti informatici; 
l) fascicolo  informatico:   versione   informatica   del   fascicolo
processuale,  di  cui  all'articolo  5  dell'allegato  2  «Norme   di
attuazione» del CPA e di quello relativo ad atti e documenti inerenti
lo svolgimento dell'attivita' processuale; 
m) documento informatico: la rappresentazione  informatica  di  atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera p), del CAD; 
n) copia informatica di documento analogico: il documento informatico
avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui  e'
tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del CAD; 
o) copia  per  immagine  su  supporto   informatico   del   documento
analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici  a
quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui  all'articolo
1, comma 1, lettera i-ter), del CAD; 
p) copia  informatica  di   documento   informatico:   il   documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento  da  cui
e' tratto su supporto informatico  con  diversa  sequenza  di  valori
binari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD; 
q) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto  mediante
la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi,
della medesima sequenza di valori binari del documento originario  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD; 
r) responsabile  del  SIGA:  Segretariato  generale  della  giustizia
amministrativa - Servizio per l'informatica; 
s) soggetti abilitati: i soggetti  pubblici  e  privati,  interni  ed
esterni,  abilitati  all'utilizzo  dei   servizi   telematici   della
Giustizia amministrativa e ad interagire con il  SIGA  con  modalita'
telematiche;  in  particolare  si  intende:  per  soggetti  abilitati
interni, i magistrati e il personale  degli  uffici  giudiziari;  per
soggetti abilitati esterni, gli ausiliari del giudice, i difensori  e
le  parti  pubbliche  e  private;  s-bis)  cooperazione  applicativa:
sistema di scambio di dati strutturati tra sistemi informativi  sulla
base di accordi di servizio tra amministrazioni; 
t) spam: messaggi indesiderati; 
u) software antispam: software che permette di inibire  la  ricezione
di e-mail indesiderate; 
v) log: documento informatico contenente la registrazione cronologica
di una o piu' operazioni informatiche, generato  automaticamente  dal
sistema informatico.